EDITORIALE – Cosa resta, un anno dopo, del monito lanciato dalla sentenza n. 33/2025 della Corte Costituzionale?
Nell’agosto 2025, su queste stesse pagine telematiche avevo scritto che la sentenza n. 33/2025 rappresentava un passaggio decisivo nel riconoscimento di modelli familiari diversi da quello tradizionale.
La Consulta aveva aperto l’adozione internazionale alle persone singole, affermando un principio semplice e rivoluzionario: non si può restringere la platea degli adottanti quando ciò finisce per comprimere il diritto del minore a trovare una famiglia stabile e adeguata.
Concludevo allora che quella decisione fosse un appello pressante al legislatore, chiamato a prendere atto della realtà sociale e a intervenire con coerenza.
E sottolineavo come la Corte avesse rafforzato la centralità dell’interesse del minore e il principio di solidarietà sociale, adattando il diritto italiano alle trasformazioni dei modelli familiari in corso nel Belpaese.
Oggi, a distanza di pochi mesi, quell’appello è rimasto inascoltato. E il risultato è un paradosso giuridico che il Tribunale per i minorenni di Venezia ha deciso di portare davanti alla Consulta: ciò che è consentito al singolo diventa impossibile per la coppia.
L’ordinanza depositata il 13 marzo 2026 fotografa una situazione che definire incoerente è un eufemismo.
Il quadro normativo attuale, infatti, delinea un sentiero tortuoso in cui la capacità di accoglienza di una persona singola è pienamente riconosciuta nell’adozione di un minore straniero, ma questa stessa disponibilità viene bruscamente negata nel momento in cui due persone dello stesso sesso scelgono di formalizzare il proprio legame attraverso un’unione civile.
Il sistema scivola così in un cortocircuito logico: la legge, pur sbarrando la porta alla coppia in quanto tale, permette paradossalmente a ciascuno dei due partner di procedere all’adozione individualmente. Questa tensione normativa raggiunge il suo apice in un amaro paradosso per cui la stabilità familiare diventa un ostacolo, poiché solo sciogliendo l’unione civile i due soggetti riacquisirebbero immediatamente l’idoneità ad adottare come singoli.
È un sistema che premia la separazione e penalizza la stabilità familiare.
Un meccanismo che contraddice apertamente l’interesse del minore, che dovrebbe essere accolto in un ambiente affettivo solido e duraturo.
Il caso concreto lo dimostra: due uomini quarantenni, uniti civilmente dal 2019, descritti dal Tribunale come una coppia solida, con risorse affettive ed economiche adeguate cui però la legge impedisce loro perfino di presentare domanda.
Per comprendere l’origine di questa discriminazione, occorre guardare al cuore del sistema: il rinvio dell’art. 29‑bis all’art. 6 della legge 184/1983, che riserva l’adozione internazionale ai coniugi sposati da almeno tre anni.
Poiché il matrimonio è riservato alle coppie eterosessuali, le coppie unite civilmente restano escluse a priori.
Il Tribunale di Venezia articola il proprio ragionamento individuando tre distinti profili di incostituzionalità che mettono a nudo l’incoerenza del sistema attuale. In primo luogo, emerge una palese violazione dell’art. 3 della Costituzione: la legge permette infatti a due conviventi di fatto di accedere all’adozione come singoli, ma nega categoricamente la stessa possibilità a chi ha scelto di formalizzare il proprio legame attraverso un’unione civile. Si crea così una situazione in cui la forma giuridica della relazione, che dovrebbe garantire stabilità, si trasforma paradossalmente in un ostacolo irragionevole.
Questa disparità di trattamento si scontra frontalmente con la necessaria tutela dell’interesse del minore, un ambito in cui il diritto non può più ignorare la realtà dei fatti. La giurisprudenza nazionale e sovranazionale è infatti ormai unanime nel ribadire un principio cardine: l’orientamento sessuale non incide in alcun modo sulla capacità genitoriale.
Il mancato riconoscimento di questa evidenza conduce, inevitabilmente, alla violazione del principio di ragionevolezza. La norma finisce infatti per produrre effetti diametralmente contrari alla sua stessa finalità: invece di favorire l’incontro tra bambini e famiglie idonee, essa riduce drasticamente la platea degli adottanti e arriva persino a ostacolare quella stabilità familiare che l’ordinamento dovrebbe, al contrario, promuovere e proteggere.
A ciò si aggiunge un ulteriore profilo, di respiro sovranazionale. Il Tribunale richiama infatti i principi della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, sottolineando come “il matrimonio non abbia più l’esclusiva capacità di qualificare il rapporto di filiazione”. Secondo i giudici, il divieto attuale non persegue più una finalità legittima, ma si traduce in una sostanziale discriminazione, tanto nei confronti delle coppie unite civilmente quanto dei bambini in attesa di adozione.
È davvero possibile fingere che la giurisprudenza degli ultimi anni non stia indicando una direzione precisa?
L’ordinanza veneziana, in verità, non rappresenta affatto un episodio isolato, ma si inserisce armoniosamente in un percorso giurisprudenziale che, negli ultimi dodici anni, ha delineato una direzione ormai inequivocabile.
Questo cammino ha mosso i suoi primi, significativi passi nel 2014 con le aperture pionieristiche alla stepchild adoption, segnando l’inizio di una nuova sensibilità giuridica nel riconoscimento dei legami affettivi. A quel primo impulso è seguito, nel biennio 2020-2021, un dialogo sempre più serrato tra le corti, caratterizzato dai ripetuti moniti che la Consulta ha rivolto a un legislatore rimasto troppo a lungo inerte di fronte ai mutamenti della società.
La vera accelerazione è giunta però nel 2025, un anno di svolta in cui la Corte Costituzionale ha rimosso barriere storiche attraverso due pronunciamenti fondamentali: con la sentenza n. 68, che ha garantito il riconoscimento della madre intenzionale all’interno delle coppie di donne, e con la sentenza n. 33, che ha abbattuto il divieto di adozione internazionale per le persone singole.
È proprio su queste solide basi che oggi poggia l’ordinanza del Tribunale di Venezia che qui stiamo commentanto. Quest’ultima non fa altro che raccogliere il testimone, estendendo la medesima logica di inclusione e tutela del minore alle coppie unite civilmente e confermando che il diritto, pur se lentamente, sta finalmente provando a coincidere con la realtà.
La direzione è evidente: la giurisprudenza sta colmando un vuoto che il legislatore non vuole affrontare.
A questo punto, la parola torna alla Corte costituzionale, chiamata a sciogliere un nodo che il legislatore non ha voluto affrontare.
La Corte Costituzionale si trova oggi dinanzi a un bivio decisivo, dove la scelta del percorso non è solo una questione di tecnica giuridica, ma di profonda coerenza del sistema.
Da un lato, la Consulta potrebbe procedere verso la dichiarazione di incostituzionalità dell’esclusione delle coppie unite civilmente, sanando definitivamente una disparità che appare ormai anacronistica.
Dall’altro, rimane l’opzione di emettere un nuovo monito, ancora più severo e perentorio, rivolto a un legislatore che finora è apparso sordo alle istanze di cambiamento e alla realtà sociale.
Tuttavia, dopo il solco tracciato dalla sentenza n. 33/2025, la strada dell’inammissibilità appare difficilmente percorribile, poiché la Corte ha già chiarito un principio cardine: non è possibile restringere la platea dei potenziali adottanti quando tale limitazione finisce per danneggiare il superiore interesse del minore.
In questo scenario, l’intervento della Consulta diventa un rimedio necessario a un’inerzia politica che continua a produrre paradossi. La questione, in fondo, non riguarda rivendicazioni di categoria, ma la tutela concreta di quei minori che attendono una famiglia e la responsabilità di un legislatore che resta colpevolmente fermo mentre la realtà corre.
L’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Venezia conferma ciò che scrivevo nell’agosto 2025: la realtà sociale corre, la giurisprudenza la insegue, il legislatore resta fermo.
La questione riguarda la coerenza del nostro ordinamento, che non può continuare a produrre paradossi che incentivano la dissoluzione delle unioni civili pur di accedere all’adozione.
La Corte costituzionale, ancora una volta, è chiamata a rimediare.
Ma la responsabilità politica resta, e resta inevasa.










































