EDITORIALE – Come avvocato e autore di articoli divulgativi su blog e testate telematiche, scrivo questo articolo non solo per analizzare un passaggio critico della giurisprudenza sul fine vita, ma anche perché, nella mia veste di Coordinatore regionale della Cellula Coscioni Basilicata, questo argomento è sempre più di stringente attualità.
In una regione del Sud Italia come la Basilicata, dove le cure palliative territoriali sono ancora carenti e l’accesso a opzioni dignitose per i malati terminali rappresenta una sfida quotidiana, l’archiviazione del procedimento a carico di Marco Cappato da parte della GIP di Milano dott.ssa Sara Cipolla getta una luce di libertà e autodeterminazione che non possiamo ignorare: un’applicazione rigorosa delle sentenze della Corte Costituzionale che estende la non punibilità dell’aiuto al suicidio assistito anche a chi rifiuta trattamenti vitali prescritti ma inutili, aprendo la strada a una morte consapevole senza accanimento terapeutico.
Entrando nel merito della disamina giuridica, allora, occorre evidenziare che questa pronuncia, datata marzo 2026, non solo chiude un capitolo giudiziario ma rappresenta un’applicazione concreta e rigorosa dell’evoluzione giurisprudenziale costituzionale, estendendo l’area di non punibilità prevista dall’art. 580 c.p. (istigazione o aiuto al suicidio) anche a quei casi in cui i pazienti, pur non sottoposti a trattamenti di sostegno vitale in corso, li hanno rifiutati preventivamente pur essendo prescritti dalla scienza medica, considerandoli futili, sproporzionati e lesivi della propria dignità personale.
I casi di Elena e Romano: storie di sofferenza inarrestabile
Elena, una donna lucida e determinata nonostante il microcitoma polmonare terminale con metastasi multiple a encefalo, reni e cuoio capelluto, aveva già subito chemio mal tollerata che le provocava solo brevi benefici seguiti da un’aggressività ancora maggiore della malattia, con problemi respiratori notturni, esposizione ossea e dolori lancinanti non più gestibili. Rifiutò ulteriori cicli terapeutici intensivi proposti dai medici, optando invece per DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) che escludevano terapie salvavita, e declinò cure palliative con sedazione profonda poiché non ancorata a supporti vitali meccanici.
La sua ricerca autonoma su internet la portò a contattare Marco Cappato, che, come in altri casi del passato, la accompagnò in Svizzera, rispettando un iter verificato dalla clinica elvetica conforme alla legislazione locale.
Similmente, Romano combatteva un parkinsonismo atipico degenerativo con vasculopatia cerebrale, aprassia, disfagia totale, “arto alieno”, immobilità da carrozzina e post-frattura femorale, dipendente al 100% nelle ADL (Activities of Daily Living) con scala Barthel a 0, rischi cutanei (Braden 12) e necessità di assistenza continua nonostante una sfera cognitiva preservata. Rifiutò categoricamente la PEG per alimentazione enterale, prescritta dal neurologo come unica opzione per la disfagia, considerandola accanimento inutile in un quadro neurodegenerativo irreversibile e progressivo, aggravato da Covid-19 che lo condannò all’allettamento definitivo.
Anche lui, pienamente capace, espresse la volontà in scritti olografi e incontri diretti con Marco Cappato, che facilitò solo il trasferimento, senza alcuna istigazione o rafforzamento del proposito.
Le indagini della Procura: un approfondimento istruttorio completo
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha condotto indagini meticolose e multifase, partite dalle autodenunce di Marco Cappato presso i Carabinieri di Milano Duomo, che ha dettagliato il suo ruolo limitato all’accompagnamento in auto delle due persone offese verso strutture svizzere autorizzate per suicidio assistito.
Gli inquirenti hanno riunito i procedimenti per connessione soggettiva e oggettiva, acquisendo cartelle cliniche esaustive, referti diagnostici (TAC, RMN, scale di valutazione come Barthel, Norton, Karnofsky, Braden), diari delle cure palliative, relazioni di medici palliativisti e neurologi, nonché verbali di sommarie informazioni testimoniali (s.i.t.) resi da familiari, mariti e consorti delle vittime.
Sono stati esaminati documenti olografi, diari testamentari e DAT presentate in Comune, confermando la volontà autonoma e lucida dei pazienti, nonché la documentazione svizzera sulle procedure di verifica delle cliniche Dignitas e Pegasos, equiparabili a quelle della L. 219/2017. Una consulenza tecnica d’ufficio ha certificato l’irreversibilità delle patologie, la prognosi infausta a breve termine e l’intollerabilità delle sofferenze, escludendo responsività a terapie farmacologiche o riabilitative, con particolare enfasi sul rifiuto consapevole di trattamenti come chemio intensiva per Elena e PEG enterale per Romano.
La richiesta di archiviazione della Procura: interpretazione costituzionale orientata
Alla luce degli elementi istruttori, i Pubblici Ministeri hanno avanzato richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p., ritenendo impossibile una ragionevole previsione di condanna.
I P.M. hanno invocato un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., alla stregua degli artt. 2 e 32 Cost., della sentenza n. 242/2019 e della L. 219/2017, estendendo la non punibilità anche a pazienti non “tenuti in vita” da trattamenti vitali in atto ma che li rifiutano se futili, accanimento terapeutico o non dignitosi secondo la percezione del malato. La Procura ha argomentato che Cappato ha agevolato il suicidio di soggetti con patologie irreversibili destinate a morte certa in tempi brevi, capaci di intendere e volere, in procedure equivalenti a quelle italiane e conformi alla legge svizzera, con rifiuto di trattamenti salvavita prossimi. In subordine, la Procura ha prospettato una questione di legittimità costituzionale per contrasto con art. 3 Cost., qualora il requisito sub C) (ovvero la persona “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”) fosse inteso restrittivamente, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale.
La motivazione tecnica del Giudice: rigorosa applicazione della scriminante procedurale
La GIP Sara Cipolla, pur non aderendo sic et simpliciter alla lettura estensiva proposta dalla Procura – richiamando la propria ordinanza di rimessione n. 164/2024 poi superata dalle sentenze nn. 135/2024 e 66/2025 – ha accolto la richiesta di archiviazione applicando fedelmente la scriminante procedurale della Corte Costituzionale.
La dott.sa Cipolla ha distinto la partecipazione materiale (agevolazione come accompagnamento, senza signoria sull’esecuzione) da istigazione psichica, confermando che Cappato non ha fornito mezzi letali né rafforzato propositi, ma solo rimosso ostacoli logistici per volontà autonoma dei pazienti.
Sul requisito del “trattamento di sostegno vitale”, il GIP meneghino ha recepito l’interpretazione non formale delle pronunce successive al 2019: il rifiuto legittimo ex L. 219/2017 di chemio/PEG prescritti equipara i pazienti a chi è “tenuto in vita” da essi, bilanciando ex ante inviolabilità della vita con autodeterminazione, tramite procedura medicalizzata (verifica SSN/Comitati Etici) per tutelare vulnerabili. La decisione enfatizza la ratio della scriminante: non ex post ma costitutiva di liceità, evitando abusi e garantendo dignità, in un crinale tra tipicità penale e diritto a morte non accanita.
La normativa in Svizzera: quadro regolatorio per il Suicidio Assistito
La Svizzera rappresenta un modello pionieristico nel suicidio assistito, depenalizzato sin dal 1942 dall’art. 115 del Codice Penale svizzero, che esclude la punibilità per “istigazione e aiuto al suicidio” quando l’atto è eseguito in modo autonomo dal soggetto e non motivato da egoismo, consentendo così a organizzazioni non profit come Dignitas (fondata nel 1998) e Pegasos (dal 2019) di operare con procedure rigorose.
Tali cliniche richiedono un iter multifasico: domanda scritta del paziente, valutazione psichiatrica e medica indipendente per accertare capacità decisionale, patologia incurabile con sofferenze intollerabili e assenza di coercizioni, accompagnata da referti clinici e colloqui (almeno tre), con approvazione di medici elvetici e rispetto della segretezza medica; l’auto-somministrazione del pentobarbital (9-15g) resta sotto signoria esclusiva del paziente, distinguendo nettamente dal consenso all’omicidio (art. 111 CP). Questo quadro normativo, applicato nei casi di Elena e Romano, è stato ritenuto equivalente dalla GIP Cipolla alle verifiche SSN/L. 219/2017 italiane, garantendo medicalizzazione e tutela etica senza derive abusive, e ha facilitato oltre 3.000 accompagnamenti italiani dal 2003.








































