EDITORIALE – Nonostante l’accertata responsabilità del condominio per la mancanza del corrimano, la Corte d’Appello ha riconosciuto un concorso di colpa a carico di Sempronia nella misura del 60%. I giudici hanno rilevato, infatti, che la donna, pur non conoscendo bene le scale, le aveva già percorse in salita e avrebbe dovuto adottare una “maggiore diligenza ed attenzione”, considerando che le scale erano “visibilmente sfornite di corrimano” e presentavano una superficie liscia.
Questo aspetto è in linea con i principi espressi dalla Cassazione, la quale, in merito al “caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato”, ha più volte affermato che esso “è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento”.
La Suprema Corte chiarisce, in buona sostanza, che “la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell’art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.”.
Ne consegue che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”.
Nel caso di specie, pur non essendovi stata una interruzione totale del nesso eziologico, la negligenza di Sempronia nel non adottare le dovute cautele ha significativamente contribuito all’evento dannoso. Il risarcimento, pertanto, è stato ridotto, a causa del concorso di colpa.
Conclusioni e spunti operativi
La sentenza della Corte d’Appello di Ancona, supportata dai consolidati principi della Corte di Cassazione, evidenzia che:
• La mancanza di elementi di sicurezza come un corrimano, anche se non strettamente obbligatoria per legge in ogni contesto, può essere considerata un fattore determinante per l’accertamento della responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c.. Non si tratta, peraltro, di accertare una colpa per violazione di norme, ma di riconoscere come la carenza influenzi il nesso causale tra la cosa e il danno.
• Parallelamente, viene ribadito il dovere di ragionevole cautela del danneggiato. Anche in presenza di un’insidia o di una mancanza di sicurezza, la negligenza o l’imprudenza personale possono ridurre, e in casi estremi escludere, il diritto al risarcimento. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, una volta provato il nesso causale tra cosa custodita ed evento, “la colpa o l’assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c.”.
Questa decisione è un monito per i condomini e gli amministratori a garantire la sicurezza delle parti comuni, anche al di là degli obblighi normativi stringenti, e per i singoli a prestare sempre la dovuta attenzione agli ambienti che percorrono, specialmente quando le condizioni non sono ottimali.
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