EDITORIALE – Un banale incidente domestico, come una caduta sulle scale di un condominio, può trasformarsi in un complesso caso giuridico che interpella i principi della responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.) e la diligenza richiesta a tutti gli attori. La recente sentenza n. 1001/2025 della Corte d’Appello di Ancona del 17 luglio 2025 ha fatto luce su un evento di questo tipo, mettendo in evidenza il ruolo cruciale di un elemento apparentemente semplice ma fondamentale per la sicurezza: il corrimano.
La caduta e l’assenza di sicurezze elementari
La vicenda giudiziaria ha preso le mosse da Sempronia, una donna che nel luglio del 2013 è scivolata e caduta rovinosamente mentre scendeva le scale interne di un condominio a San Benedetto del Tronto allorché era in visita nello stabile per accompagnare la figlia presso lo studio di una logopedista. L’esame dei fatti ha rivelato una circostanza chiave: le scale erano “prive di corrimano e di presidi antiscivolo”. A seguito della caduta, Sempronia ha riportato gravi lesioni e menomazioni.
In prima istanza, il Tribunale di Ascoli Piceno aveva respinto la richiesta di risarcimento della danneggiata, sostenendo che la sua condotta disattenta avesse interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia (la scala) e il danno, configurando così un “caso fortuito” a carico della stessa.
La riforma della Corte d’Appello: il corrimano assente come elemento decisivo
Tuttavia, a seguito di gravame, la Corte d’Appello di Ancona, accogliendo parzialmente l’appello di Sempronia, ha riformato la sentenza di primo grado, ribadendo i principi cardine della responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c..
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, in casi come questo, al danneggiato è sufficiente “la dimostrazione… del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno” mentre sul custode (il condominio), grava “l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” come insegna Cass. SS.UU., Ord. n. 20943/2022.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello ha ritenuto “decisiva ai fini dell’accertamento del nesso eziologico tra la res ed il sinistro, ex art. 2051 c.c.” la “mancanza del corrimano”. Il giudice di appello, infatti, ha specificato che, sebbene la sua installazione potesse non essere obbligatoria al momento dell’edificazione del fabbricato, tale assenza è stata tuttavia determinante nella causazione del sinistro.
I giudici anconetani, infatti, hanno chiarito che la valutazione rientra nell’ambito dell’art. 2051 c.c., e non dell’art. 2043 c.c., dove sarebbe stata rilevante la colpa specifica per violazione di norme di legge.
La testimonianza della figlia di Sempronia ha confermato che l’attrice, nel perdere l’equilibrio, aveva cercato istintivamente un appoggio sul muro laterale, ovvero il corrimano, non trovandolo e rovinando a terra. La Corte, pertanto, ha logicamente dedotto che “la presenza del corrimano avrebbe invero senz’altro consentito preventivamente all’attrice di appoggiarsi ad esso nella discesa e successivamente, una volta perso l’equilibrio, di evitare la rovinosa caduta; e ciò, anche in considerazione della superficie liscia delle scale, prive di strisce antiscivolo”. L’assenza di un tale presidio di sicurezza ha quindi contribuito direttamente alla gravità delle conseguenze della caduta.










































