EDITORIALE – Il panorama giuridico italiano continua a evolversi per riflettere i cambiamenti sociali e proteggere i diritti di tutti i cittadini.
Un tassello significativo di questo percorso è stato collocato dalla sentenza n. 115 del 21 luglio 2025 della Corte Costituzionale, che, come evidenziato anche dal Consigliere della Corte di cassazione Cesare Trapuzzano in un articolo a commento apparso su altalex.com nei mesi scorsi, ha introdotto un’importante innovazione in materia di congedo di paternità obbligatorio. Questa decisione, nello specifico, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui escludeva le madri intenzionali in coppie omogenitoriali femminili dal diritto a tale congedo.
L’occasione per questa pronuncia della Consulta è stata l’ordinanza di rimessione del 4 dicembre 2024 della Corte d’appello di Brescia, sezione lavoro. La Corte lombarda era stata investita di un ricorso presentato da Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI+ Aps, che denunciava una condotta discriminatoria da parte dell’INPS. Inizialmente, il sistema informatico dell’INPS non permetteva alle coppie dello stesso sesso, riconosciute nei registri dello stato civile, di presentare domanda telematica per i congedi parentali, segnalando un errore al momento dell’inserimento di codici fiscali di due persone dello stesso genere. Sebbene l’INPS avesse successivamente modificato la propria piattaforma per i congedi parentali generici (art. 32 D.Lgs. 151/2001), il problema persisteva per il congedo di paternità obbligatorio previsto dall’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001.
La Corte d’appello di Brescia ha quindi sollevato diverse questioni di legittimità costituzionale, ritenendo che l’art. 27-bis del citato decreto legislativo violasse gli artt. 3 (principio di uguaglianza) e 117, comma 1, della Costituzione. E ciò anche in relazione agli artt. 2 e 3 della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, e all’art. 4 della direttiva 2019/1158/UE, che prevede il congedo di paternità per il “secondo genitore equivalente” se riconosciuto dal diritto interno.
La Corte d’appello rimettente ha evidenziato come la situazione di una madre intenzionale (non biologica) in una coppia di due donne, riconosciute come genitori nei registri dello stato civile, fosse equivalente a quella del “padre” in una coppia eterosessuale in termini di responsabilità genitoriali e necessità di cura del minore, ma ricevesse un trattamento discriminatorio. L’inequivocabile tenore letterale dell’art. 27-bis, che fa riferimento esclusivo al “padre”, rendeva impossibile un’interpretazione estensiva.
Innanzi alla Corte Costituzionale, l’INPS e l’Avvocatura dello Stato hanno sollevato diverse eccezioni di inammissibilità e infondatezza, sostenendo sia che la questione invadesse la discrezionalità del legislatore in una materia politicamente sensibile come l’omogenitorialità e anche che le situazioni di coppie omosessuali ed eterosessuali non fossero comparabili, poiché il quadro legislativo tradizionale dei diritti previdenziali si fonda su un modello di famiglia con ruoli specifici per madre e padre. Infine, evidenziavano che l’iscrizione nei registri dello stato civile non comporterebbe automaticamente l’attribuzione di diritti previdenziali specifici, richiamando la giurisprudenza che riconosce lo status genitoriale attraverso l’adozione in casi particolari.
D’altra parte, Rete Lenford e la CGIL hanno ribadito l’esistenza giuridica delle coppie omogenitoriali riconosciute nei registri dello stato civile e la necessità di tutelare il superiore interesse del minore, riportandosi nelle proprie difese alla giurisprudenza nazionale e sovranazionale che include i congedi e le indennità nelle “condizioni di lavoro” soggette al divieto di discriminazione per orientamento sessuale.











































