Ribaltata la sentenza di primo grado sul caso della reiniezione delle acque di strato nel pozzo dismesso di Montemurro. Annullate le condanne e le sanzioni economiche a carico della compagnia petrolifera.
POTENZA – Sentenza completamente ribaltata in Appello nel processo sulla reiniezione delle acque di strato nel pozzo petrolifero dismesso Costa Molina 2, in territorio di Montemurro, dopo il trattamento presso il Centro Olio di Viggiano.
I giudici di secondo grado hanno assolto con la formula “il fatto non sussiste” sei dirigenti dell’Eni — Ruggero Gheller, Enrico Trovato, Roberta Angelini, Vincenzo Lisandrelli, Nicola Allegro e Luca Bagatti — facendo cadere le condanne inflitte in primo grado e tutte le conseguenze economiche legate al procedimento.
Con la decisione della Corte d’Appello vengono infatti annullate la sanzione da 700mila euro e il sequestro da 44 milioni e 200mila euro disposto nei confronti della compagnia petrolifera. Vengono meno anche i presupposti per eventuali azioni risarcitorie collegate al mancato incasso delle royalty da parte della Regione Basilicata nei mesi del 2016, periodo in cui la produzione petrolifera fu sospesa per consentire l’adeguamento degli impianti.
Le condanne di primo grado
Nel giudizio di primo grado i dirigenti del Cane a sei zampe erano stati condannati a pene comprese tra un anno e quattro mesi e due anni di reclusione. Era stato condannato anche l’allora capo dell’Ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata, Salvatore Lambiase, a un anno e sei mesi per abuso d’ufficio, reato successivamente abolito nel 2024 e quindi venuto meno anche sotto il profilo penale.
L’inchiesta nasceva dall’ipotesi che le acque di strato — cioè i liquidi estratti insieme al greggio dal sottosuolo — fossero state reiniettate nel pozzo dopo essere state miscelate con scarti di lavorazione. Secondo l’accusa, tale processo avrebbe modificato la natura del materiale, trasformandolo da semplice acqua di produzione in rifiuto industriale, rendendo quindi illegittima la reiniezione.
La pratica della reiniezione, infatti, è consentita dalla normativa vigente, ma solo nel caso in cui le acque mantengano determinate caratteristiche chimiche e non vengano classificate come rifiuti.
Le motivazioni attese
L’assoluzione pronunciata in Appello apre ora diversi scenari interpretativi che potranno essere chiariti soltanto con il deposito delle motivazioni della sentenza, atteso nelle prossime settimane.
I giudici potrebbero aver ritenuto insussistente l’illecito contestato oppure aver escluso l’elemento soggettivo del reato, cioè la consapevolezza da parte degli imputati di porre in essere una condotta illegale.
La decisione rappresenta un passaggio rilevante in una delle vicende giudiziarie più complesse legate alle attività petrolifere in Basilicata, con implicazioni che hanno riguardato negli anni non solo il piano penale ma anche quello economico e amministrativo, in particolare sul fronte delle royalties regionali.










































