In continuità con gli articoli precedenti, in cui abbiamo esplorato l’uso della videosorveglianza stradale e i severi limiti a tutela dei minori nelle ville comunali o nelle aree gioco, è ora necessario comprendere cosa avvenga dietro le quinte della macchina amministrativa.
L’installazione di un occhio elettronico, infatti, non si esaurisce nell’acquisto e nel mero posizionamento di una telecamera, ma richiede una complessa attività istruttoria di natura tecnico-giuridica che ricade interamente sulle spalle dell’Ente locale.
Il cardine di questo sistema è rappresentato dal principio di accountability, ovvero il dovere di rendicontazione, in forza del quale il Comune non deve solo rispettare la legge, ma deve essere in grado di dimostrare rigorosamente, e in qualsiasi momento, di aver progettato e configurato l’impianto nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini.
Sotto questo profilo, la responsabilità finale dell’intero trattamento dei dati personali appartiene in via esclusiva al Comune in qualità di Titolare del trattamento, tradizionalmente individuato nella figura del Sindaco pro-tempore.
Si tratta di un obbligo legale e istituzionale non delegabile a ditte fornitrici esterne o a ditte installatrici. Per navigare la complessità di questa materia, l’amministrazione si avvale del supporto specialistico del Responsabile della Protezione dei Dati, figura di alta consulenza tecnica che affianca l’ente per garantire la conformità delle scelte progettuali.
Tuttavia, l’atto cardine che legittima l’attivazione di un sistema di sorveglianza urbana o di lettura targhe ANPR resta la Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati, nota agli addetti ai lavori con l’acronimo DPIA.
A questo punto, giova anche sottolineare che la macchina amministrativa non possa mettersi in movimento in assenza di un apposito Regolamento Comunale sulla Videosorveglianza, approvato dall’organo consiliare. Questo atto normativo interno rappresenta la vera e propria “costituzione locale” dell’impianto: esso ha il compito di tipizzare le finalità perseguite dall’Ente, individuare le macro-aree da sorvegliare e definire rigorosamente le competenze del personale e i diritti di accesso dei terzi.
Il Regolamento si configura così come l’ossatura giuridica su cui innestare le successive scelte tecniche, garantendo che l’azione amministrativa sia improntata ai canoni di trasparenza, certezza del diritto e imparzialità, prima ancora che i dispositivi vengano materialmente installati sul territorio.
Ciò premesso in materia di Regolamento e passando all’analisi della Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati, è necessario chiarire subito che la DPIA non deve essere considerata un mero adempimento burocratico o, peggio, una sbrigativa dichiarazione in cui si afferma che i rischi sono contenuti.
Al contrario, si tratta di un’analisi preventiva, obbligatoria per legge, che il Comune deve completare tassativamente prima dell’inizio del trattamento, ovvero prima di accendere le telecamere.
Avviare un impianto lasciando la valutazione incompleta o rimandandola a un momento successivo configura una palese violazione normativa.
All’interno di questo documento tecnico-giuridico approfondito, l’amministrazione deve descrivere dettagliatamente la natura del trattamento, comprovare la proporzionalità della videosorveglianza rispetto ad altre misure meno invasive — come una migliore illuminazione o il potenziamento dei pattugliamenti fisici — e individuare con precisione tutte le misure di sicurezza adottate per mitigare i rischi di un monitoraggio di massa.
Più precisamente, la Valutazione di Impatto deve dare conto delle singole scelte tecnologiche e operative.
In essa occorre specificare l’esatto posizionamento dei dispositivi e la limitazione degli angoli visuali per escludere le proprietà private, l’adozione di protocolli informatici robusti, l’uso di dati cifrati e l’implementazione di registri degli accessi inalterabili per tracciare chi, tra il personale della Polizia Locale formalmente autorizzato per iscritto, visiona le immagini e per quali finalità.
Merita attenzione il fatto che, qualora dalla valutazione ex-ante emerga che i rischi residui per la libertà dei cittadini rimangono elevati e non ragionevolmente attenuabili, il Comune ha l’obbligo di sospendere la procedura e consultare preventivamente lo stesso Garante della Privacy.
Si pensi a una telecamera installata in un punto strategico del centro storico che, per conformazione degli spazi, inquadra inevitabilmente anche l’ingresso di alcune abitazioni private. Anche limitando l’angolo visuale e applicando mascherature digitali, il rischio di riprendere momenti di vita domestica rimane elevato. In casi come questo, la DPIA deve concludere che il rischio non è pienamente mitigabile e il Comune è tenuto a consultare preventivamente il Garante, sospendendo l’attivazione dell’impianto fino al parere dell’Autorità.
Dallo stretto rigore dell’istruttoria deriva, inoltre, anche la fissazione dei tempi di conservazione delle immagini, un tema su cui spesso si ingenerano equivoci tra la cittadinanza.
Il principio di accountability impone che i dati siano conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere le finalità prefissate.
Per la sicurezza urbana, questo intervallo temporale è ordinariamente individuato in un massimo di sette giorni, trascorsi i quali il sistema deve procedere alla cancellazione automatica mediante sovrascrittura delle immagini, fatte salve, ovviamente, le specifiche e formali richieste avanzate dall’Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria a fronte di indagini in corso.
In conclusione, la redazione della DPIA rappresenta il vero spartiacque tra una sorveglianza legittima e un controllo abusivo.
Il mancato rispetto di queste stringenti procedure espone l’Ente locale a pesantissime sanzioni pecuniarie amministrative da parte del Garante, che possono teoricamente raggiungere cifre elevatissime, oltre a determinare l’inutilizzabilità processuale delle immagini raccolte e la responsabilità penale e disciplinare del dipendente che ne faccia un uso indebito.
Nel prossimo e ultimo articolo, completeremo questo percorso divulgativo spostando l’attenzione sui diritti fondamentali spettanti a ciascun cittadino e sui confini invisibili che vietano il controllo a distanza dei lavoratori e l’uso indiscriminato dei droni nei nostri cieli.
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