POTENZA – Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha emanato l’ordinanza n. 43.
L’ordinanza conferma le disposizioni nazionali, sospendendo le attività di ristorazione e catering, ad eccezione di mense e catering, e consentendo la consegna a domicilio di cibo e bevande, senza limiti di orario, e l’asporto fino alle 22. Tra le altre misure, il divieto di uscita ed entrata dalla Basilicata e il divieto di spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze
L’ordinanza, infine, consente le attività di cura di fondi rustici di proprietà, piccoli poderi, orti, vigneti ovvero la coltivazione di terreni ad uso agricolo. Consentita anche l’attività diretta alla produzione per autoconsumo, quali per esempio quella legata alla raccolta delle olive e alla produzione di olio.
L’ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale n.104 del 13 novembre e sul sito istituzionale della Regione.
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ORDINANZA
Art. 1 (Ulteriori disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria
da COVID-19)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19,
sull’intero territorio regionale, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti,
si applicano le seguenti ulteriori misure di contenimento:
a) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad eccezione delle mense e del
catering continuativo su base contrattuale, nel rigoroso rispetto delle linee guida per
la “Riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, di cui all’allegato
9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020. Resta
consentita la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive limitatamente
ai propri clienti, senza limiti di orario. Resta consentita, senza limiti di orario, la
ristorazione con consegna a domicilio di alimenti e bevande, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie, nonché, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto con divieto
di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano aperti gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande presenti nelle aree di servizio e rifornimento
di carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, fermo il
rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro;
b) è vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dal territorio regionale, salvo
che per spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro o situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti necessari ad
assicurare lo svolgimento delle attività didattiche e formative in presenza, nei limiti
in cui sono consentite. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza;
c) è vietato ogni spostamento, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un
comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione nella Regione o di
altre Regioni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di
salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non
disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione. È sempre consentito il
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
d) resta fermo, all’interno del territorio regionale, il divieto di spostamento dalle
ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, salvo che per spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di
salute.
Sono consentite le attività di cura di fondi rustici di proprietà, piccoli poderi, orti,
vigneti ovvero la coltivazione terreni ad uso agricolo e l’attività diretta alla
produzione per autoconsumo (quali ad esempio la raccolta delle olive e l’attività di
supporto e successiva alla raccolta), per i trattamenti fitosanitari, l’attività
florovivaistica, personale e non commerciale, la riproduzione vegetale e la
coltivazione di colture agricole anche non permanenti, nonché per la gestione e la
cura degli animali allevati ivi custoditi. Dette attività possono essere svolte anche in
un comune diverso di quello di residenza, domicilio o abitazione.
È consentita l’attività di pesca dilettantistica e sportiva, sia sotto forma di attività
amatoriale che di allenamento, purché svolta in forma individuale, fermo restando
il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento. Nel caso di
pesca professionale detta attività può essere effettuata anche in un comune diverso
di quello di residenza, domicilio o abitazione.
È consentita la raccolta di prodotti selvatici non legnosi nell’ambito del comune di
residenza, domicilio o abitazione. La raccolta a titolo professionale può essere
effettuata anche in un comune diverso di residenza, domicilio o abitazione.
Art. 2 (Disposizioni di proroga dei termini)
Allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del
virus COVID-19, nelle more dell’adozione di un successivo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
su tutto il territorio regionale continuano ad applicarsi le misure di cui alle ordinanze
1° giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29, 17 luglio 2020, n.
30, 31 luglio 2020 n. 31 come sostituita dall’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, 7
settembre 2020, n. 33, 7 ottobre 2020, n. 37, 14 ottobre 2020, n. 38, 30 ottobre 2020,
n. 40, 9 novembre 2020, n. 42 ad esclusione dell’articolo 3, fatto salvo quanto
diversamente disposto dalla presente ordinanza.
Art. 3 (Disposizioni finali)
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano
applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
novembre 2020 e dei relativi allegati.
La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1,
comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti
della Regione Basilicata e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni
della Regione.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla
comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
giorni centoventi.
4 Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure
di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con la sanzione amministrativa di
cui all’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 (pagamento di una somma da euro
400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di
un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della
chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione
del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella
accessoria è applicata nella misura massima.
Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 14 novembre
2020 e sono efficaci fino al 25 novembre 2020, salvo ulteriori prescrizioni che
dovessero rendersi necessarie in relazione all’andamento della situazione
epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, terzo
periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta Regionale.