EDITORIALE – La Procura di Como ha chiesto al giudice per le indagini preliminari l’archiviazione del procedimento per aiuto al suicidio nei confronti di Marco Cappato, Chiara Lalli e Felicetta Maltese, per l’accompagnamento in Svizzera di Massimiliano Scalas, musicista toscano di 44 anni affetto da sclerosi multipla in fase avanzata.
La vicenda, però, non è ancora chiusa: la richiesta della Procura non equivale a una sentenza né a un’archiviazione già pronunciata. Sarà il Gip a dover valutare gli atti e decidere se accogliere l’istanza, disporre ulteriori approfondimenti oppure adottare provvedimenti diversi.
Secondo quanto emerso, Scalas era affetto da una patologia irreversibile che gli provocava sofferenze fisiche e psichiche da lui ritenute intollerabili. Nel dicembre 2022 raggiunse la Svizzera, dove ebbe accesso al suicidio assistito mediante autosomministrazione di un farmaco letale. Cappato, Lalli e Maltese erano stati iscritti nel registro degli indagati per avere prestato un aiuto materiale nell’organizzazione e nell’esecuzione del trasferimento oltreconfine.
La tesi della Procura
Il punto centrale della richiesta di archiviazione è nella ricostruzione del ruolo svolto dagli indagati. Per la Procura di Como, l’attività di accompagnamento non avrebbe determinato, rafforzato o condizionato il proposito suicidario di Massimiliano Scalas.
La scelta di porre fine alle proprie sofferenze, secondo l’impostazione accusatoria ora favorevole all’archiviazione, sarebbe stata già autonoma, libera e consapevolmente maturata. L’apporto fornito da Cappato e dalle due attiviste sarebbe stato quindi qualificabile come un “atto di solidarietà materiale verso una scelta già definita”, e non come una condotta di aggressione al bene vita.
È una distinzione decisiva. L’articolo 580 del codice penale punisce non solo l’istigazione al suicidio, ma anche chi agevola in qualsiasi modo l’esecuzione dell’altrui proposito suicidario. Tuttavia, dopo l’intervento della Corte costituzionale, tale norma non può applicarsi indistintamente in ogni situazione in cui un terzo fornisca un aiuto materiale a una persona malata che abbia scelto di morire.
Il quadro costituzionale
La sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, maturata nel noto caso Cappato-Dj Fabo, ha individuato una circoscritta area di non punibilità dell’aiuto al suicidio.
L’aiuto prestato a una persona può non essere punibile quando ricorrano, congiuntamente, condizioni rigorose:
- una patologia irreversibile;
- sofferenze fisiche o psicologiche reputate intollerabili dalla persona;
- dipendenza da trattamenti di sostegno vitale;
- piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli;
- verifica delle condizioni e delle modalità da parte del Servizio sanitario nazionale, con il coinvolgimento del comitato etico territorialmente competente;
- adeguata informazione sulle alternative terapeutiche e, in particolare, sulle cure palliative.
La Consulta, dunque, non ha introdotto un generale diritto al suicidio assistito, né ha cancellato il reato previsto dall’articolo 580 c.p. Ha, invece, individuato un’eccezione costituzionalmente necessaria al divieto penale, in presenza di condizioni cliniche e procedurali molto stringenti.
In questo quadro, la volontà della persona malata assume rilievo fondamentale. Non basta che il soggetto soffra di una grave malattia: occorre che il proposito sia personale, stabile, informato, libero da condizionamenti esterni e maturato da una persona pienamente capace di autodeterminarsi.
Il nodo dei trattamenti vitali
La posizione di Massimiliano Scalas è particolarmente significativa perché il suo caso è stato collegato al dibattito sul requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.
Con la sentenza n. 135 del 2024, la Corte costituzionale ha confermato che tale requisito continua a far parte del perimetro della non punibilità indicato nel 2019. Tuttavia, ne ha offerto una lettura non meramente “tecnologica”: il sostegno vitale non coincide necessariamente con una macchina, un ventilatore o un presidio sanitario invasivo. Può comprendere anche trattamenti o procedure necessari a garantire funzioni vitali, persino quando siano eseguibili da personale sanitario, familiari o caregiver.
La Corte ha, inoltre, precisato che può rilevare anche il caso della persona che, pur avendo bisogno di un trattamento vitale, scelga legittimamente di non iniziarlo. In tale ipotesi, se ricorrono anche gli altri requisiti stabiliti dalla sentenza n. 242 del 2019, l’accesso alla procedura non può essere escluso soltanto perché il trattamento non sia ancora in corso.
È su questo terreno che la richiesta della Procura di Como sembra assumere maggiore rilievo: non soltanto per la condizione clinica di Scalas, ma per la necessità di valutare concretamente se le cure o le prestazioni da cui dipendeva potessero rientrare nel concetto di trattamento di sostegno vitale elaborato dalla Consulta.
Una richiesta, non il verdetto
Sul piano processuale occorre evitare semplificazioni. La Procura ha chiesto l’archiviazione; non l’ha disposta. Il fascicolo resta ora sottoposto alla valutazione del Gip, che dovrà verificare se gli elementi raccolti giustifichino la chiusura del procedimento.
Il caso Scalas mostra, ancora una volta, quanto il fine vita resti un settore regolato prevalentemente dalla giurisprudenza costituzionale, dalle norme sul consenso informato e sul rifiuto delle cure, nonché dalle valutazioni caso per caso svolte dalle strutture sanitarie e dalle autorità giudiziarie.
In assenza di una disciplina legislativa organica sul suicidio medicalmente assistito, le sentenze della Corte costituzionale continuano a definire i confini entro cui l’aiuto al suicidio può sottrarsi alla sanzione penale.
Confini che restano stretti, ma che la giurisprudenza è chiamata ad applicare a situazioni cliniche sempre più complesse.
Il prossimo passaggio spetterà al Gip di Como. Solo con la sua decisione sarà possibile stabilire se la posizione di Cappato, Lalli e Maltese debba essere definitivamente archiviata oppure se il procedimento debba proseguire.









































