Il DDL Antisemitismo divide il Paese (PARTE I)

EDITORIALE – In questi giorni in cui il conflitto in Medio Oriente è in una nuova fase di picco, il Parlamento italiano è chiamato a esprimersi su un Disegno di Legge (DDL) contro l’antisemitismo che sta scatenando un acceso dibattito pubblico e politico. 
Il cuore della questione risiede nell’adozione della definizione operativa di antisemitismo proposta dall’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), un passo che divide profondamente tra chi lo considera un baluardo necessario contro l’odio e chi teme pericolose limitazioni alla libertà di espressione.


Il contenuto del DDL: la definizione IHRA

In linea di principio, il DDL mira a rafforzare gli strumenti normativi contro l’antisemitismo, recependo integralmente la definizione IHRA. Questa definizione descrive l’antisemitismo come “una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei confronti degli ebrei”. Fin qui, il consenso è ampio. Tuttavia, la definizione include anche undici esempi esplicativi che, secondo molti critici, estenderebbero la fattispecie di antisemitismo fino a comprendere la critica politica allo Stato di Israele. 
Alcuni di questi esempi, infatti, suggeriscono che definire lo Stato di Israele come “un’impresa razzista” o applicargli “doppi standard” rispetto ad altre nazioni, possa essere considerato antisemitismo.
Il testo normativo prevede, inoltre, obblighi formativi per scuole e università, con corsi annuali sul tema e responsabilità per il personale educativo nel monitoraggio e sanzione di comportamenti considerati antisemiti.
Prima di procedere oltre nel ragionamento, vale la pena soffermarsi su cosa sia l’IHRA e quale sia il suo ruolo: l’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (IHRA) è un’organizzazione intergovernativa fondata nel 1998 su iniziativa del primo ministro svedese Göran Persson, con l’obiettivo primario di promuovere l’educazione, la ricerca e la memoria sull’Olocausto per prevenire future atrocità. 
Composta da 35 paesi membri, inclusa l’Italia, e diversi osservatori, l’IHRA svolge un ruolo cruciale a livello mondiale nel rafforzare la consapevolezza storica e nel combattere l’antisemitismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza. 
La sua definizione operativa di antisemitismo, adottata nel 2016 durante la plenaria di Bucarest, è diventata uno standard internazionale non vincolante, utilizzata da governi, istituzioni educative, forze dell’ordine e organizzazioni per identificare, monitorare e contrastare l’odio antiebraico in modo efficace. Sviluppata in risposta al riemergere dell’antisemitismo negli anni 2000, questa definizione fornisce chiarezza su manifestazioni contemporanee dell’odio, inclusi esempi che aiutano a distinguere tra critica legittima e discriminazione, ed è stata adottata dall’Unione Europea, dagli Stati Uniti e da numerose nazioni per guidare politiche e programmi educativi. 
Attraverso iniziative globali, l’IHRA non solo preserva la memoria della Shoah, ma contribuisce attivamente a un mondo senza genocidi, collaborando con enti come l’ONU e l’OSCE per promuovere tolleranza e diritti umani.


Un contesto già definito: le precedenti adozioni della definizione IHRA

A questo punto del discorso è importantissimo notare che la definizione IHRA non sia una novità nel panorama politico italiano ed europeo. 
Infatti, già nel 2017 il Parlamento Europeo aveva adottato una risoluzione invitando gli Stati membri e le istituzioni dell’UE a recepire e applicare tale definizione. Inoltre, l’Italia stessa, sotto il Governo Conte II, aveva fatto propria la definizione IHRA nel 2020, incaricando un coordinatore nazionale per la lotta all’antisemitismo di promuoverne la conoscenza e l’applicazione. 
Questo nuovo DDL, quindi, si inserisce in un percorso già avviato e si propone di conferire alla definizione un peso giuridico ancora maggiore, con tutte le implicazioni che ne derivano.
A differenza di quanto spesso si è sostenuto nel dibattito pubblico, il DDL approvato dal Senato non introduce nuove fattispecie penali né prevede pene detentive. Il testo non modifica il codice penale e non punisce con la reclusione alcuna condotta: si limita invece a recepire la definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA e a inserirla come cornice di riferimento per le politiche pubbliche. La legge istituisce un coordinatore nazionale, prevede una strategia triennale, introduce programmi formativi nelle scuole e nelle università e rafforza gli strumenti di monitoraggio, ma non contiene sanzioni penali o amministrative. Le preoccupazioni espresse da parte della società civile riguardano dunque l’uso potenziale della definizione IHRA in contesti futuri, non l’immediata applicazione di pene previste dal DDL, che rimane un provvedimento di natura culturale, organizzativa e definitoria.
I sostenitori del DDL ne evidenziano la necessità come strumento efficace per contrastare l’ondata crescente di antisemitismo in Europa e nel mondo e argomentano che la definizione IHRA, con i suoi esempi dettagliati, fornisce chiarezza su manifestazioni di odio che altrimenti potrebbero sfuggire alle maglie della legge.
L’adozione della definizione IHRA rappresenterebbe, allora, un segnale forte e coerente a livello domestico e internazionale per proteggere le comunità ebraiche. 


La spaccatura nel PD: le dichiarazioni dei Senatori favorevoli

All’interno del Partito Democratico (PD), il DDL ha causato una netta divisione: mentre il gruppo parlamentare ha optato per l’astensione, sei senatori “riformisti” hanno scelto di votare a favore, rompendo la linea ufficiale del partito. Si tratta di Graziano Delrio, Filippo Sensi, Walter Verini, Alfredo Bazoli, Pier Ferdinando Casini e Sandra Zampa. 
Questi “dissidenti” dalla linea del partito hanno motivato la loro scelta con dichiarazioni che enfatizzano l’urgenza di contrastare l’antisemitismo senza compromettere la libertà di espressione, puntando su prevenzione e educazione piuttosto che su misure repressive.

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