ROMA – La Corte costituzionale ha esaminato oggi in camera di consiglio le censure sollevate da numerosi giudici sulla retroattività della legge 9 gennaio 2019 n. 3 (cosiddetta Spazzacorrotti), che ha esteso ai reati contro la pubblica amministrazione le preclusioni previste dall’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario rispetto alla concessione dei benefici e delle misure alternative alla detenzione. In particolare, è stata denunciata la mancanza di una disciplina transitoria che impedisca l’applicazione delle nuove norme ai condannati per un reato commesso prima dell’entrata in vigore della legge n. 3/2019. In attesa del deposito della sentenza, previsto nelle prossime settimane, l’Ufficio stampa fa sapere quanto segue. La Corte costituzionale ha preso atto che, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, le modifiche peggiorative della disciplina sulle misure alternative alla detenzione vengono applicate retroattivamente, e che questo principio è stato sinora seguito dalla giurisprudenza anche con riferimento alla legge n.3 del 2019. La Corte ha dichiarato che questa interpretazione è costituzionalmente illegittima con riferimento alle misure alternative alla detenzione, alla liberazione condizionale e al divieto di sospensione dell’ordine di carcerazione successivo alla sentenza di condanna. Secondo la Corte, infatti, l’applicazione retroattiva di una disciplina che comporta una radicale trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale, rispetto a quella prevista al momento del reato, è incompatibile con il principio di legalità delle pene, sancito dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione.
Già lo scorso 23 ottobre il nostro portale diede in anteprima nazionale la notizia del Tribunale di Lagonegro che aveva espresso “seri dubbi” sull’applicazione della legge.
Vi riproponiamo qui il caso proposto dall’Avvocato lauriota Antonio Boccia lo scorso 23 ottobre nell’articolo a firma del nostro Direttore Giacomo Bloisi:
Qualche giorno or sono (23 ottobre ndr), è stata tratta in arresto A. M.,di 66 anni, a seguito di una condanna per il reato di peculato. Com’ è noto, la legge Spazzacorrotti è stata emanata il 31 gennaio scorso. La donna arrestata, tuttavia è stata condannata nel mese di marzo, per un reato commesso nel 2014: cioè prima che la norma entrasse in vigore. La tesi del suo Legale, l’ avv. Antonio Boccia, basata non solo sulla non applicabilità della norma in questo caso, ma soprattutto sulla non costituzionalità della Spazzacorrotti, è stata ritenuta motivata dal Tribunale che, accogliendo l’ eccezione difensiva, ha quindi inviato l’ ordinanza emessa sul caso sia alla Corte Costituzionale, oltre che ai due rami del Parlamento e al Presidente del Consiglio, affinchè decidano il da farsi sulcaso. Ma la Corte, a Roma, si dovrà pronunciare soprattutto sulla eccezione sollevata, ossia sul definitivo accoglimento del ricorso, decidendo se la normativa in esame sia incostituzionale, perchè in contrasto con i principi della nostra Costituzione. In tal caso la norma verrebbe necessariamente modificata dal legislatore.
Oggi, in data 12 febbraio, la Corte Costituzionale reputa Illegittima l’applicazione retroattiva della legge “spazzacorrotti”