La Corte Costituzionale e la Procreazione Medicalmente Assistita: Tra diritti del minore e “Strabismo” giurisprudenziale (Parte I)

EDITORIALE – Il 22 maggio 2025, la Corte Costituzionale ha depositato due sentenze cruciali, la numero 68 e la numero 69, che hanno riacceso in Italia il dibattito sulle questioni giuridiche e le implicazioni bioetiche relative alla procreazione medicalmente assistita (PMA) e alla definizione dei modelli familiari in Italia. Queste pronunce, pur intervenendo su aspetti diversi, delineano una giurisprudenza complessa e, secondo l’analisi critica di Maurizio Di Masi, già ricercatore di diritto privato all’Università di Perugia, in un commento intitolato “Le sentenze nn. 68 e 69/2025 ovvero dello strabismo della Corte costituzionale”, pubblicato su “Questione Giustizia” lo scorso 18 giugno, rivelano un certo “strabismo” nell’approccio della stessa Corte.

Non bisogna dimenticare, infatti, che al centro di tutto il discorso deve essere collocata la figura della persona minorenne, da considerarsi non più solo “oggetto” di tutela quanto piuttosto “soggetto portatore di uno status giuridico proprio, fondato sul riconoscimento della sua identità relazionale”. A ciò si affianca e giustappone il concetto, parimenti importante, secondo cui anche la genitorialità è un “prodotto giuridico”, forgiato, nel bene e nel male, dalle leggi che definiscono chi è riconosciuto come genitore.

La Sentenza n. 68/2025: Riconoscimento della Madre Intenzionale e interesse del minore già nato

La sentenza n. 68/2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 della legge numero 40 del 2004 nella parte in cui non prevede che un bambino nato in Italia da una donna che ha fatto ricorso all’estero, nel rispetto delle leggi locali, a tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita, abbia lo status di figlio riconosciuto anche dalla donna che, avendo espresso il preventivo consenso, ha assunto la correlata responsabilità genitoriale, la cd. Madre intenzionale.

Il caso esaminato dal Tribunale di Lucca riguardava una coppia di donne che, dopo aver praticato la PMA all’estero, aveva registrato il figlio nato in Italia riconoscendo entrambe come genitrici. Tale atto di nascita era stato poi impugnato dalla Procura della Repubblica sulla scorta della Circolare n. 3/2023 del Ministero dell’Interno.

La Consulta ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice a quo, precisando che la questione non riguardava le condizioni di accesso alla PMA in Italia.

Le ragioni di incostituzionalità dell’articolo 8 della legge 40/2004 si fondano su diversi articoli della nostra Carta Fondamentale:

  • Articolo 2 (Identità personale e status certo e stabile): L’attuale impedimento al riconoscimento della madre intenzionale viola l’identità personale del nato e il suo diritto a uno status giuridico certo e stabile fin dalla nascita. La Consulta ha ribadito che l’unicità della persona è garantita dalla prevalenza della biografia sulla biologia.
  • Articolo 3 (Irragionevolezza): La disciplina attuale è irragionevole in assenza di un controinteresse di rango costituzionale che la giustifichi.
  • Articolo 30 (Diritti del minore e responsabilità genitoriale): Viene leso il diritto del minore a vedersi riconosciuti, fin dalla nascita e nei confronti di entrambi i genitori, i diritti connessi alla responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale si basa su due rilievi fondamentali: la responsabilità che deriva dall’impegno comune assunto da una coppia nel decidere di ricorrere alla PMA per generare un figlio e la centralità dell’interesse del minore a che i diritti vantati nei confronti dei genitori valgano per entrambi, inclusa la madre intenzionale.

La Corte ha, quindi, superato la “logica biologicista”, riconoscendo la volontà condivisa di dare vita a un figlio come elemento costitutivo dello status filiationis.

Il giurista Maurizio Di Masi, nella sua approfondita analisi cui chi scrive aderisce, rileva come la sentenza n. 68 chiarisca ancora una volta l’infondatezza di una presunta “inidoneità strutturale” della coppia omosessuale, spesso evocata per escludere le famiglie non eterosessuali dalla piena cittadinanza giuridica. La Corte costituzionale, infatti, ha più volte affermato che l’orientamento sessuale non incide sull’idoneità genitoriale, in assenza di evidenze scientifiche negative sullo sviluppo del minore.

Un passaggio sul quale porre particolare attenzione è il riconoscimento della radicale inadeguatezza dell’adozione in casi particolari (c.d. stepchild adoption) come strumento per il riconoscimento giuridico del legame genitoriale tra il minore nato da Procreazione Medicalmente Assistita e la madre intenzionale. L’adozione, del resto, è subordinata alla volontà dell’adulto, è posteriore alla nascita, richiede tempi lunghi e costi, non ha effetti retroattivi e crea una condizione di incertezza e imprevedibilità per il minore. La dottrina evidenzia che questa procedura è divenuta un “meccanismo surrogatorio inappropriato” e che lo status non può essere una concessione, ma è un diritto. La questione, come si evidenzia da più parti e come anche la cronaca riporta, è resa ancora più complicata dalla “geografia variabile” delle diverse e spesso contrastanti prassi amministrative e giudiziarie, e ciò che determina intollerabili disuguaglianze tra minori nati in situazioni analoghe.

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