EDITORIALE – Accanto alle luci ed agli spiragli di apertura, giova sottolineare che vi è anche chi individua nella motivazione della sentenza n. 68 una evidente contraddizione rispetto allo status dei figli nati da gestazione per altri (GPA).
La Consulta, infatti, distingue nettamente la Procreazione Medicalmente Assistita dalla GPA, considerata una pratica che “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”, meritevole di sanzione dell’ordine pubblico.
La dottrina biasima questa diversificazione, definendo il controinteresse alla GPA “nebuloso” e “moralizzante” e si interroga su chi debba parlare a nome della dignità di tutte le donne. Secondo il giurista, il principio di non punibilità della condizione giuridica del figlio in ragione del comportamento dei genitori dovrebbe valere anche per la cd. Maternità surrogata (GPA).
La Sentenza n. 69/2025: L’esclusione delle donne single e il principio di precauzione
La sentenza n. 69/2025, depositata lo stesso giorno, ha stabilito che la scelta legislativa di non consentire alla donna singola di accedere alla Procreazione Medicalmente Assistita non eccede la manifesta irragionevolezza e sproporzione.
La Consulta ha dichiarato, quindi, non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 5 della legge numero 40 del 2004, nella parte in cui esclude le donne single dall’accesso alla PMA.
Nella pronuncia, infatti, viene precisato che la disciplina della PMA presenta rilevanti implicazioni bioetiche e incisivi riflessi sociali ed è perciò rimessa alla discrezionalità del legislatore, con il solo limite della manifesta irragionevolezza.
Secondo il Giudice delle Leggi, l’attuale impianto normativo, che esclude la donna single dalla PMA, trova giustificazione nel principio di precauzione a tutela dei futuri nati, in quanto il legislatore ha ritenuto “di non avallare un progetto genitoriale che conduce al concepimento di un figlio in un contesto che, almeno a priori, esclude la figura del padre”.
Il Tribunale di Firenze, quale giudice a quo, aveva sollevato la questione lamentando la violazione della libertà di autodeterminazione procreativa, l’irragionevole disparità di trattamento tra coppie e donne single, la discriminazione basata sulle risorse economiche, e la lesione del diritto alla salute (anche psichica) per il rischio di infertilità legata al fattore temporale.
La Corte costituzionale, tuttavia, ha dichiarato inammissibili le questioni relative agli artt. 13 e 117 (in relazione a norme CDFUE), e non fondate quelle relative agli artt. 2, 3, 32 e 117 (in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU).
La motivazione addotta è che l’interesse all’autodeterminazione procreativa della donna non è assoluto e deve bilanciarsi con altri interessi, in questo caso, con l’interesse del nascituro ad avere “le migliori condizioni ‘di partenza’“ in una famiglia “ad instar naturae”, ossia nel modello familiare che si accorda all’ideale della famiglia naturale, tradizionalmente intesa come una coppia eterosessuale, con la presenza di una figura paterna e materna.
Inoltre, secondo i giudici costituzionali, la distinzione tra infertilità patologica (cui la legge 40/2004 è destinata) e infertilità fisiologica (della donna single) può giustificare tale differenza di trattamento. Inoltre, la Corte ha respinto l’argomento del “turismo riproduttivo”, affermando che le disparità derivano da legislazioni straniere e non dalla normativa italiana. La Corte ha anche sottolineato che l’adozione internazionale per persone single (cfr. sentenza n. 33/2025) offre un’alternativa per la genitorialità, non contraddicendo le cautele della Procreazione Medicalmente Assistita.
La dottrina citata, cui si aderisce, critica aspramente questa decisione, definendola la manifestazione più evidente dello “strabismo” della Corte. Si osserva che la Consulta, in questo caso, non è chiamata a “sanare un fatto compiuto” ma a “costruire una nuova possibilità giuridica”, e si mostra più restia a “creare nuove ‘forme di vita’ che sfidano la precettività del modello familiare tradizionale”. L’argomento dell’interesse del nascituro è utilizzato, secondo gli interpreti, come “dispositivo escludente” per mantenere lo status quo, proiettando il minore non ancora nato in una dimensione ideale e astratta di famiglia, che porta paradossalmente alla non-nascita se tale modello di famiglia tradizionale non è garantito.
A ben vedere ciò contrasta, di fatto, con la realtà sociale di un Paese che invecchia e con il calo delle nascite, dove l’esclusione delle donne single dalla Procreazione Medicalmente Assistita ostacola la possibilità di invertire la tendenza demografica. La legge 40/2004, in questa prospettiva, non si limita a regolare una tecnica, ma “produce una performatività potente: sancisce chi può essere madre con l’avallo dell’ordinamento e chi, invece, è costretta a muoversi ai margini, spesso oltre confine”.
Lo “Strabismo” della Corte e le implicazioni bioetiche
La profonda analisi del giurista Maurizio Di Masi rileva la divergenza di traiettorie tra le due sentenze. Se la sentenza n. 68 interviene con forza per sanare esclusioni giuridiche inique, tutelando l’identità del minore già esistente e fondando la genitorialità sulla responsabilità condivisa e non solo sulla biologia, la sentenza n. 69 subordina la nascita di una nuova vita all’ordine istituzionale della coppia eterosessuale.
Questo “strabismo” si traduce in una tutela selettiva dell’interesse del minore: in un caso, si protegge il bambino già nato e inserito in una relazione affettiva, anche se non conforme al modello tradizionale; nell’altro, si impedisce la nascita di un bambino in nome di un modello familiare ideale, ritenuto “migliore” a priori, anche se questo porta alla non-nascita.
La Corte costituzionale, pur conscia delle asimmetrie, si limita a sollecitare il legislatore, senza però esercitare una pressione tale da mettere in crisi il modello escludente della legge 40/2004.
Le implicazioni bioetiche delle decisioni in commento sono profonde e vale la pena ribadirle.
La nozione di “dignità della donna” è usata in modo controverso per la Gestazione Per Altri (sentenza 68), con Di Masi che ne critica la “moralizzazione” e l’astrattezza. Per le donne single (sentenza 69), l’autodeterminazione procreativa viene compressa in nome di un “principio di precauzione” che, di fatto, legittima la non-nascita. Questo approccio crea un “turismo dei diritti” censitario, dove solo chi ha le risorse economiche può accedere altrove a ciò che in Italia è precluso.
In conclusione, le sentenze 68 e 69 del 2025 della Corte Costituzionale rappresentano un passo in avanti nel riconoscimento dei diritti dei minori in contesti familiari diversi da quelli tradizionali, specialmente quando la famiglia è già formata. Tuttavia, come evidenziato dalla dottrina, rivelano una resistenza a promuovere attivamente nuovi modelli familiari in fase di gestazione, mantenendo un approccio rigido sull’accesso alla Procreazione Medicalmente Assistita per le donne single.
Il compito di riconoscere che la pluralità delle forme familiari è, ancora una volta, demandato al legislatore. L’auspicio è che il Parlamento possa superare questo “strabismo” e offrire un quadro normativo più coerente e inclusivo, che ponga al centro i diritti fondamentali della persona e l’interesse concreto del minore, senza gerarchie morali predefinite.









































