La Dimensione dei Social Media e la Sfida della Riservatezza: Tra Intelligenza Artificiale, Rapporti di Lavoro e Responsabilità Pubblica

Per comprendere la portata delle trasformazioni che investono la società digitale, è necessario rivolgere l’attenzione al perimetro delle piattaforme di condivisione e delle reti sociali.

L’attività istituzionale svolta dal Garante per la protezione dei dati personali nel corso del 2025 ha evidenziato come i social media costituiscano uno degli ambiti applicativi più complessi per la tenuta dei diritti fondamentali. In questo ecosistema, le problematiche si estendono dall’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale alla tutela del lavoratore nell’ambiente digitale, sino alla responsabilità degli enti pubblici e alla protezione dei minori.

Occorre premettere che una delle questioni di maggior rilievo dell’ultimo anno ha riguardato l’iniziativa intrapresa da grandi multinazionali tecnologiche, quali Meta, volta a utilizzare i dati pubblicamente condivisi dagli utenti — tra cui post, commenti e immagini — per l’addestramento dei propri modelli di intelligenza artificiale generativa.

In continuità con l’indirizzo espresso in sede comunitaria, il Garante italiano ha collaborato in stretto raccordo con l’Autorità di protezione dati irlandese per vagliare la legittimità di tali trattamenti, inizialmente fondati sulla base giuridica del legittimo interesse. In particolare, la riflessione delle Autorità si è concentrata sull’effettiva accessibilità degli strumenti di opposizione (opt-out), predisposti per consentire agli utenti di disattivare il riutilizzo dei propri contenuti. Per garantire la necessaria trasparenza, l’Autorità ha provveduto a diffondere apposite schede informative, volte a chiarire quali categorie di dati fossero oggetto di elaborazione, escludendo fermamente la messaggistica privata o le informazioni finanziarie, e indicando le modalità operative per l’esercizio dei diritti da parte degli interessati.

Nello specifico, un ulteriore fronte di intervento ha riguardato l’intersezione tra la sfera della vita privata digitale e l’ambito del rapporto di lavoro. Il Garante ha ribadito il fermo principio secondo cui la mera accessibilità pubblica di un dato sui social network non ne legittima il libero riutilizzo da parte del datore di lavoro. Ne consegue che è stato ritenuto privo di fondamento giuridico, e pertanto illecito, l’impiego di commenti pubblicati da dipendenti all’interno di gruppi chiusi o di messaggi scambiati tramite piattaforme di messaggistica istantanea per muovere contestazioni disciplinari.

Anche in presenza di contenuti resi reperibili in rete, va evidenziato che la persona conserva un’inviolabile aspettativa di riservatezza, avendo destinato quelle informazioni alla comunicazione interpersonale o alla libera manifestazione del pensiero.

Il quadro normativo vieta espressamente al datore di lavoro di svolgere indagini sulle opinioni politiche, religiose o su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale, pur se reperiti sulle piattaforme sociali.

Sul versante istituzionale, merita un’attenta considerazione il comportamento degli enti pubblici e dei rappresentanti politici nell’uso dei canali di comunicazione digitale. L’Autorità è dovuta intervenire con diversi provvedimenti sanzionatori a fronte di prassi scorrette, quali la diffusione su pagine istituzionali di foto o video ritraenti soggetti vulnerabili, minori o persone con disabilità ospitate presso strutture assistenziali.

Analogamente, è stata censurata la condotta di amministratori locali che hanno pubblicato sui propri profili personali dati sanitari dei cittadini o immagini di minori intenti a sottoporsi a trattamenti sanitari, benché fosse stato asserito il consenso dei soggetti coinvolti. Va infatti sottolineato che, di regola, la Pubblica Amministrazione non può ricorrere al consenso come base giuridica per i trattamenti effettuati sui social network, sussistendo uno strutturale squilibrio di potere tra l’istituzione e il cittadino che ne vizia la prestazione libera.

Infine, un passaggio metodologico fondamentale riguarda le misure poste a presidio dei minori e dei soggetti esposti a condotte lesive in rete. Sul versante del contrasto alla diffusione non consensuale di materiale intimo (revenge porn), il Garante ha gestito ben 854 segnalazioni nel solo corso del 2025, adottando tempestivi provvedimenti d’urgenza volti a inibire la circolazione dei file sui canali social. In questo contesto, si è colta l’occasione per ribadire che la pubblicazione dell’immagine di un minore sui social media presuppone il consenso informato di entrambi i genitori, il quale rimane una scelta sempre revocabile nel tempo.

In definitiva, la disciplina dei dati personali nei social network non vuole limitare la libertà di comunicazione, ma intende riaffermare che lo spazio virtuale non costituisce una zona franca, esigendo il rispetto della dignità individuale e della consapevolezza tecnologica.

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