EDITORIALE – • Interesse del Minore: Il principio ispiratore dell’adozione è l’interesse del minore ad essere cresciuto e educato nella famiglia d’origine o, se non possibile, in un ambiente familiare stabile e armonioso. La Corte ha affermato che tale ambiente può essere assicurato anche da una persona singola, purché ne venga accertata l’idoneità affettiva e la capacità di educare e mantenere il minore, considerando anche la rete familiare di supporto. Già la sentenza n. 183 del 1994 aveva riconosciuto che l’adozione da parte di una persona singola può essere la soluzione più conveniente per il minore, non essendo l’adozione dei minori vincolata al criterio della cd. “imitatio naturae”. Il miglior interesse del minore è direttamente preservato dalla verifica giudiziale sulla concreta idoneità dell’adottante, che mira a perseguire la “soluzione ottimale in concreto”.
• Libertà di Autodeterminazione: La scelta di diventare genitori e di formare una famiglia rientra nella libertà di autodeterminazione, riconducibile agli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione e all’articolo 8 della CEDU, che tutela la vita privata. Sebbene non esista un “diritto alla genitorialità” assoluto, l’autodeterminazione non deve subire compressioni irragionevoli o sproporzionate da parte del legislatore vieppiù quando la sua realizzazione conduce alla tutela del minore, anche attraverso strumenti di solidarietà. Il Tribunale di Firenze ha ritenuto che la normativa ostativa non rispondesse a un’esigenza sociale pressante e non sia né necessaria né proporzionata.
• Coerenza con il Diritto Convenzionale: L’articolo 117, comma 1, della Costituzione impone al legislatore il rispetto delle norme della CEDU, con la Corte Costituzionale che ha il compito di garantire la tutela dei diritti convenzionali anche in assenza di un pronunciamento specifico della Corte EDU. Ciò avviene in conformità al principio di sussidiarietà a mente del quale spetta agli Stati contraenti garantire i diritti e le libertà convenzionali interpretandone la portata in armonia con i propri principi costituzionali. La nozione di “vita privata” nell’articolo 8 CEDU è ampia e include il diritto di stabilire relazioni e di sviluppo personale. L’ingerenza statale (il divieto di adozione per i singoli) è ammissibile solo se necessaria in una società democratica, corrispondendo a un’esigenza sociale urgente e proporzionata. La Corte ha ribadito che la CEDU è uno “strumento vivente” e il margine di discrezionalità degli Stati può variare nel tempo. La limitazione per le persone singole non incontra più l’apprezzamento della maggioranza degli Stati aderenti alla CEDU.
• Evoluzione del Concetto di Famiglia e di Filiazione: La Consulta ha riconosciuto la pluralità dei modelli familiari e genitoriali che richiedono riconoscimento giuridico, in linea con l’elasticità dell’articolo 2 della Costituzione. Le riforme sulla filiazione del 2012-2013 hanno introdotto un unico status filiationis (articolo 315 del codice civile), rendendo non più necessario correlare lo stato di figlio al matrimonio dei genitori per assicurare la più ampia protezione giuridica al minore. Il modello della famiglia monoparentale è riconosciuto nella Costituzione. Inoltre, il legislatore stesso, sebbene abbia escluso le persone singole dall’adozione piena generalizzata, ha riconosciuto la loro idoneità in casi particolari (ad es. adozione in caso di morte o separazione dei coniugi affidatari, o adozione in casi particolari per minori con disabilità o per i quali l’affidamento preadottivo è impossibile).
• Dinamiche dell’Adozione: La Corte Costituzionale, inoltre, ha osservato anche che il divieto per i singoli ha contribuito a una radicale diminuzione delle domande di adozione negli ultimi anni (da quasi settemila domande nel 2007 a una stima di circa cinquecento nel 2024 per l’adozione internazionale). Questo frustra l’obiettivo solidaristico dell’adozione internazionale e riduce la platea dei potenziali adottanti. Ciò rischia di riflettersi negativamente sull’effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso.
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