La sentenza n. 33 del 2025 della Corte Costituzionale sui modelli familiari.  Parte 3 – Contesto storico-normativo dell’Adozione in Italia

EDITORIALE – La sentenza in commento ha ripercorso la storia dell’adozione in Italia, evidenziando che prima della legge n. 184 del 1983, l’adozione ordinaria non precludeva l’accesso alle persone singole. Il codice civile del 1865, infatti, consentiva l’adozione anche a persone singole. Il regio decreto-legge del 1919 introdusse una finalità solidaristica a protezione degli orfani di guerra, senza escludere i singoli. Il codice civile del 1942 estese la possibilità di adozione a qualsiasi minore, mantenendo l’accesso per i singoli. La legge n. 431 del 1967 (adozione speciale) introdusse un nuovo modello riservato a coppie coniugate, ma l’adozione ordinaria restava accessibile ai singoli. Solo con la legge n. 184 del 1983 l’adozione di minori fu prevalentemente soggetta alle condizioni dell’articolo 6, limitandola alle coppie coniugate per l’adozione piena, mentre per i maggiorenni e in alcuni casi particolari (art. 44) rimase l’apertura ai singoli. Questo quadro normativo è stato successivamente integrato da leggi che hanno rafforzato la continuità affettiva (es. legge n. 173 del 2015), ma la stessa continuità affettiva si arrestava di fronte alla mancanza della condizione soggettiva prescritta dall’articolo 6 per le persone singole affidatarie. La Corte ha evidenziato, quindi, come l’obiettivo solidaristico della legge n. 184 del 1983 sia stato frustrato dalla netta riduzione delle domande di adozione, anche per la restrizione della platea dei potenziali adottanti.
Effetti della Sentenza La sentenza n. 33 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, facendo rinvio all’articolo 6, non include le persone singole residenti in Italia tra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere la dichiarazione di idoneità all’adozione. La Presidente Acierno, nell’annotazione citata su “Questione Giustizia”, ci ricorda che il percorso della Corte continua verso il riconoscimento di modelli familiari diversi, con attenzione al concreto incontro tra i diritti del minore e la libertà di autodeterminarsi dell’aspirante genitore.
È importante notare che, come precisato dalla Consulta, l’applicabilità alle persone singole delle restanti previsioni dell’articolo 6 della legge n. 184 del 1983 rimane ferma. Pertanto, l’adottante persona singola dovrà comunque rispondere ai requisiti di età e dimostrare di essere “affettivamente idoneo e capace di educare, istruire e mantenere i minori che intenda adottare”. Al minore adottato da una persona singola sarà riconosciuto l’unico stato di figlio, come previsto dall’articolo 315 del codice civile. La Corte, infine, ha specificato che la decisione riguarda la persona con stato libero, non coniugata né vincolata da un’unione civile, lasciando impregiudicata, e quindi da definire, la questione per chi è parte di un’unione civile.

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