La tutela dell’assegno divorzile nelle unioni civili: l’ordinanza n. 25495/2025 della Cassazione (Parte I)

EDITORIALE – La recente ordinanza della Corte di Cassazione rappresenta un importante passo avanti nella giurisprudenza italiana in materia di unioni civili in quanto, di fatto, equipara le tutele economiche post-scioglimento a quelle previste per il matrimonio. Con la pronuncia n. 25495 del 17 settembre 2025, emessa dalla Prima Sezione Civile, la Suprema Corte ha chiarito che l’assegno divorzile deve essere riconosciuto alle stesse condizioni del divorzio coniugale, ampliando così i diritti patrimoniali per le coppie unite civilmente.
Il quadro normativo italiano
L’introduzione delle unioni civili in Italia è avvenuta con la legge n. 76/2016, nota come “legge Cirinnà”, che ha disciplinato le convivenze tra persone dello stesso sesso attribuendo loro una serie di diritti analoghi a quelli matrimoniali. Tuttavia, fino a questa ordinanza, permaneva un’incertezza sull’applicabilità delle norme relative al mantenimento economico dopo lo scioglimento dell’unione.
Gli Ermellini hanno posto fine a questi dubbi interpretando l’articolo 5 della legge 76/2016, che estende esplicitamente alle unioni civili le disposizioni della legge sul divorzio (n. 898/1970). In particolare, viene richiamato l’articolo 9 di quest’ultima, che regola l’assegno divorzile tra ex coniugi. Secondo la pronuncia della Corte, in buona sostanza, tale estensione include pienamente il riconoscimento dell’assegno in caso di scioglimento dell’unione civile, con ciò garantendo una parità di trattamento nel rispetto, quindi, dei principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà familiare (artt. 2, 3 e 29 della Costituzione italiana).
Questa interpretazione non è solo formale: l’arresto giurisprudenziale mette in luce che l’assenza di un’esplicita menzione nell’articolo 9 della legge 898/1970 non preclude l’applicazione analogica, in virtù del rinvio generale operato dalla legge Cirinnà. Si tratta, insomma, di un approccio ermeneutico che privilegia l’effettività dei diritti, in linea con l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia di famiglia.
Le funzioni dell’assegno divorzile applicato alle unioni civili
Mutuando dalla consolidata giurisprudenza sul divorzio matrimoniale, l’ordinanza individua tre principali finalità dell’assegno divorzile, ora estese anche alle unioni civili:
• Funzione assistenziale: questo principio garantisce un sostegno economico al partner che non dispone di mezzi adeguati o che, per ragioni oggettive (come età, salute o impegni familiari), non può procurarseli autonomamente. Si basa sul principio di solidarietà post-familiare, evitando che lo scioglimento lasci uno dei soggetti in condizioni di indigenza.
• Funzione compensativa: in questo caso, l’assegno riconosce i sacrifici personali e professionali sostenuti dal richiedente durante l’unione. Ad esempio, se un partner ha rinunciato a opportunità di carriera per supportare l’altro o per gestire la vita comune, tale contributo deve essere valorizzato economicamente, a prescindere dallo stato di bisogno attuale.
• Funzione paritetico-compensativa: qui si mira a riequilibrare le posizioni economiche e professionali tra i partner, considerando il ruolo attivo di ciascuno nella costruzione della vita condivisa. È un aspetto innovativo che va oltre la mera assistenza e promuove una vera equità distributiva.

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