EDITORIALE – La Cassazione precisa che le funzioni compensative e paritetico-compensative si applicano indipendentemente dall’effettiva necessità economica del beneficiario, focalizzandosi invece sul contributo fornito all’unione. Questo orientamento riflette sentenze storiche della Corte, come la n. 11504/2017 (le cosiddette “Sezioni Unite sul divorzio”), che hanno ridefinito l’assegno come strumento di giustizia redistributiva piuttosto che di mero mantenimento.
In relazione alla funzione paritetico-compensativa, inoltre, la Cassazione precisa che l’importo si commisura al contributo e alla durata dell’intera relazione. La Corte richiama espressamente questo schema e precisa che la sola perdita di chance, da sé, non è sufficiente.
In effetti, sulla durata del rapporto l’ordinanza riafferma l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 35969/2023 per cui si deve considerare anche la convivenza di fatto precedente alla formalizzazione dell’unione civile, persino se iniziata in epoca anteriore alla legge del 2016. È un passaggio di equità sostanziale: “ignorare la convivenza pre-legge significherebbe tradire la realtà della vita comune e creare una discriminazione priva di fondamento, in contrasto con l’art. 8 CEDU. In altre parole, il giudice deve leggere tutta la storia relazionale, perché è lì che si misurano davvero sacrifici, scelte e contributi reciproci.”.
Implicazioni pratiche nel diritto italiano
Questa recentissima decisione ha ricadute immediate sulla prassi giudiziaria italiana. Innanzitutto, i tribunali di merito dovranno applicare l’assegno divorzile nelle procedure di scioglimento delle unioni civili, valutando caso per caso i criteri di adeguatezza dei mezzi, i sacrifici sostenuti e il tenore di vita durante l’unione. La pronuncia, inoltre, potrebbe facilitare gli accordi consensuali, riducendo il contenzioso e rafforzare il ruolo del giudice nel bilanciare equità e autonomia individuale.
Su un piano più generale, l’ordinanza apre la strada a un’evoluzione del diritto di famiglia italiano e, in prospettiva, potrebbe influenzare l’interpretazione di altri istituti patrimoniali, come la comunione dei beni o la divisione del patrimonio familiare, estendendo analogie tra matrimonio e unioni civili. Inoltre, in un contesto di crescente attenzione ai diritti delle famiglie non tradizionali, questa pronuncia potrebbe stimolare dibattiti su riforme legislative per colmare lacune residue, come quelle relative alla separazione giudiziale o consensuale nelle unioni civili.
Non da ultimo, la valutazione dei “sacrifici” in un’era post-pandemica – dove molti hanno affrontato interruzioni professionali per motivi familiari – potrebbe portare a una giurisprudenza più sensibile alle dinamiche economiche contemporanee, sempre nel rispetto dei principi costituzionali.
La decisione assume una rilevanza degna di nota poiché sancisce in modo definitivo l’inserimento dell’unione civile nel diritto vivente. Pur trattandosi di un istituto distinto dal matrimonio — privo della fase di separazione e degli strumenti ad essa collegati, come l’assegno di mantenimento — al momento dello scioglimento trova applicazione, per rinvio espresso, l’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970.
Questa sentenza, in conclusione, non solo chiarisce un vuoto interpretativo, ma contribuisce a un sistema giuridico più equo, in armonia con i valori fondanti della Repubblica italiana. Per gli operatori del diritto e le coppie coinvolte, rappresenta un invito a riflettere sul vero significato della solidarietà familiare nel XXI secolo.









































