Occorre premettere che l’attività istituzionale svolta dal Garante per la protezione dei dati personali nel corso del 2025 ha riservato una rinnovata attenzione al delicato punto di equilibrio tra l’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, sostanziata nel diritto di cronaca, e la tutela della riservatezza, dell’onore e dell’identità personale. Per comprendere la complessità della materia, va ricordato che il quadro normativo di riferimento attribuisce all’attività giornalistica uno statuto speciale che deroga ad alcune prescrizioni generali, ma che al contempo impone il rispetto rigoroso di limiti invalicabili volti a proteggere la dignità dell’individuo.
Il cardine su cui poggia il trattamento dei dati personali per finalità informative è rappresentato dal principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di specifico interesse pubblico. In virtù di tale canone, la diffusione di notizie o dati personali può prescindere dal preventivo consenso dell’interessato, purché sia garantita la stretta pertinenza rispetto al fatto narrato e la rigorosa minimizzazione delle informazioni rese pubbliche.
Nel corso dell’ultimo anno, l’Autorità è intervenuta con fermezza per sanzionare o ammonire diverse testate responsabili di aver diffuso dettagli eccedenti e non indispensabili alla comprensione della notizia, quali l’indicazione nominativa di vittime di reati non note alle cronache o riferimenti specifici allo stato di salute. In continuità con tale orientamento, la giurisprudenza di legittimità ha confermato che la pubblicazione di immagini o dati idonei a identificare un soggetto deve essere strettamente “indispensabile” al racconto informativo; diversamente, la pretesa della collettività all’informazione deve cedere il passo al fondamentale diritto alla riservatezza del singolo.
Nello specifico, un particolare rigore viene preteso dall’ordinamento a tutela dei soggetti vulnerabili e dei minori, la cui sfera personale gode di una protezione rafforzata garantita dalle norme deontologiche e dai principi espressi dalla Carta di Treviso.
L’Autorità ha censurato e sanzionato la pubblicazione di elementi anagrafici o visivi che rendevano identificabili minori coinvolti in fatti di cronaca o procedimenti disciplinari, ritenendo la divulgazione di tali dati del tutto superflua rispetto all’essenza dell’interesse pubblico.
Diversamente, sul versante dei dati giudiziari, la disciplina impone di bilanciare le esigenze informative con il fondamentale rispetto della dignità dell’indagato o dell’imputato, stigmatizzando come lesiva la spettacolarizzazione del processo e l’esibizione di persone ritratte in manette o in condizioni di degrado.
Sul versante opposto, allorché la notizia riguardi personaggi noti o rivestenti incarichi pubblici, va sottolineato che, pur a fronte di un’aspettativa di riservatezza più circoscritta, non si legittima una indiscriminata operazione di profilazione o messa in piazza della vita privata. L’interesse pubblico deve essere vagliato caso per caso, escludendo dal perimetro dell’informazione i dettagli puramente intimi che non presentano alcun nesso di pertinenza con il ruolo istituzionale o sociale svolto dalla persona.
A questo punto, è necessario affrontare un ulteriore livello di analisi riguardante il rapporto tra informazione e tempo, che trova la sua espressione nella tutela del diritto all’oblio e nella gestione dei motori di ricerca. Una quota rilevante dell’attività contenziosa gestita dal Garante nell’ultimo anno riguarda infatti le istanze di deindicizzazione rivolte ai principali gestori di rete per notizie risalenti nel tempo, reati di modesta entità o vicende giudiziarie poi svoltesi con esito favorevole. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte e dai provvedimenti del Garante, il diritto all’oblio non costituisce una conseguenza automatica dell’espiazione della pena, ma presuppone la sopravvenuta carenza di un interesse pubblico attuale alla notizia. Ne consegue altresì un preciso dovere in capo agli editori di provvedere tempestivamente all’aggiornamento delle notizie giudiziarie, affinché la permanente reperibilità di informazioni non più attuali o incomplete non arrechi un ingiustificato pregiudizio alla reputazione e al reinserimento sociale dell’interessato.
Sul piano dell’attività d’inchiesta, l’Autorità ha riaffermato una tutela ampia e qualificata a favore del giornalismo d’approfondimento, ritenendo ammissibile, in casi ben determinati, l’impiego di tecniche d’indagine quali l’identità alterata o l’uso di riprese non palesi all’esterno dei domicili privati, qualora tali strumenti risultino insostituibili per documentare illeciti di rilevanza sociale.
Merita infine un passaggio metodologico la complessa questione emersa nel 2025 relativa al modello “Pay or OK”, su cui il Garante ha avviato una consultazione pubblica. La prassi diffusa tra le testate online di condizionare la fruizione dei contenuti alla sottoscrizione di un abbonamento a pagamento o, in alternativa, al rilascio del consenso alla profilazione ha sollevato forti perplessità da parte degli analisti e della società civile, evidenziando lo squilibrio contrattuale tra piattaforme e lettori e la sostanziale assenza di una scelta pienamente libera e consapevole, potenzialmente in contrasto con i requisiti del Regolamento Europeo (RGPD).
In definitiva, la regolamentazione dell’attività informativa nell’era digitale non intende mortificare il ruolo propulsivo del giornalismo d’inchiesta, bensì valorizzarne la funzione civica all’interno di un quadro democratico capace di proteggere la dignità della persona da invasioni sproporzionate e ingiustificate.










































