EDITORIALE – Come Referente della Cellula Coscioni Basilicata, mi trovo spesso a confrontarmi con temi dove la scienza e i diritti civili si scontrano con ideologie proibizioniste. Recentemente, il dibattito sulla Gestazione per Altri (GPA) in Italia è stato travolto da quello che Brunella Casalini definisce un vero e proprio “panico morale”, alimentato da strategie retoriche come l’uso dei termini “utero in affitto” o “mercato di bambini”. In questo clima, diventa fondamentale riportare la discussione su un piano razionale e scientifico, come fatto nel prezioso volume “Gestazione per altre persone. Legami, desideri, corpi, norme” (a cura di F. Buongiorno, X. Chiaramonte e M. Galletti, SEF, 2026) da cui parto per redigere questo testo ed a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.
Premessa: Che cos’è la Gestazione per Altri e come viene regolata nel mondo
Per affrontare il dibattito sulla Gestazione per Altri (GPA) è necessario innanzitutto definirne con rigore il perimetro. Come ricorda Tamar Pitch, si tratta di una pratica in cui una donna porta in grembo un bambino per conto di terzi, ai quali lo cederà dopo la nascita. Sebbene sia una pratica antica, oggi è mediata dalle tecnologie riproduttive che permettono di scindere i ruoli di madre genetica, madre portatrice e madre intenzionale. Nel volume che ho segnalato in premessa, si sceglie volutamente il termine “gestazione per altre persone” per evitare la carica ideologica di espressioni come “utero in affitto”, privilegiando un approccio razionale e scientifico al fenomeno.
Lungi dall’essere una mera questione teorica, la GPA è una realtà ampiamente disciplinata a livello globale. Grazia Zuffa evidenzia che ben 66 Paesi nel mondo regolano la GPA con leggi specifiche, mentre in altri 36 l’accesso è possibile pur in assenza di norme codificate.
In Europa la pratica è permessa e regolata in nazioni a noi vicine come Olanda, Belgio, Danimarca e Repubblica Ceca. Il Regno Unito e l’Irlanda hanno approvato leggi che consentono la GPA, pur non riconoscendo i contratti commerciali e privilegiando la forma altruistica.
Se si guarda al resto del mondo possiamo verificare che gli Stati Uniti (in molti Stati), il Canada e l’Ucraina dispongono di mercati e regolamentazioni consolidate.
Paesi come la Grecia e Israele ne permettono l’accesso anche a donne single con infertilità accertata, mentre il Sudafrica ammette la forma altruistica previa autorizzazione del tribunale.
Il ruolo della giurisprudenza: tra diritti e divieti
Il panorama giuridico è in costante evoluzione. Come spiega Maria Rosaria Marella, le prime controversie civilistiche risalenti agli anni ‘80 (come il caso Baby M negli USA) si concentravano sulla validità dei contratti, spesso ritenuti nulli per “ordine pubblico”. Tuttavia, nelle giurisdizioni dove la GPA è stata legalizzata, il contratto è oggi considerato uno strumento valido per proteggere gli interessi di tutte le parti coinvolte.
In Europa, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha svolto un ruolo di bussola, ponendo come stella polare il “superiore interesse del minore” (best interest of the child). La CEDU ha condannato Paesi come la Francia per aver negato il riconoscimento dello stato civile ai bambini nati all’estero tramite GPA, sottolineando che il diritto alla privacy e all’identità del minore non può essere sacrificato in nome di divieti nazionali.
In Italia, la giurisprudenza ha mostrato segnali di apertura ma anche forti resistenze. Se da un lato la Corte Costituzionale (Sent. 32/2021) ha sollecitato il legislatore a colmare il vuoto di tutela per i bambini nati da GPA, dall’altro la Cassazione (Sent. 38162/2022) ha individuato nell’adozione in casi particolari lo strumento per garantire il legame di filiazione.
Come Associazione Coscioni, osserviamo con preoccupazione come l’introduzione del “reato universale” rischi di entrare in rotta di collisione con questi obblighi internazionali di tutela del minore
La deriva del “Reato Universale”
Il 16 ottobre 2024 è stato approvato il disegno di legge che trasforma la GPA in un “reato universale”, una mossa che Grazia Zuffa descrive come un uso iper-simbolico e ideologico del diritto penale. Questa norma non mira a una reale tutela, ma alla riaffermazione di una visione patriarcale della famiglia “naturale”. Come sottolineato da Zuffa, sorge spontanea una domanda: che ne sarà dei bambini? Punire i genitori con il carcere e multe esorbitanti non può in alcun modo favorire il superiore interesse del minore.










































