Ordinanza Regione Basilicata, quarantena per chi proviene dalle zone rosse. Testo Ordinanza regionale

POTENZA – Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha emanato l’ordinanza n. 3 che prevede misure urgenti per arginare il diffondersi del Covid-19 sul territorio.

In particolare, l’ordinanza prevede che chiunque proviene in Basilicata dalle zone rosse, cioè dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, è obbligato a mettersi in quarantena, osservando l’isolamento fiduciario, e a comunicare la propria presenza al medico di medicina generale, se si è minori al pediatra di base, o al Numero Verde istituito dalla Regione Basilicata 800996688.

Agli stessi soggetti è richiesto, ancora, di evitare contatti sociali, di osservare il divieto di spostamenti e viaggi, di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza. Se compaiono sintomi, si deve avvertire immediatamente il medico di base, il pediatra o l’operatore di sanità pubblica territorialmente.

L’ordinanza è immediatamente esecutiva ed è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Basilicata.

TESTO ORDINANZA REGIONE BASILICATA. PUBBLICATO SU BOLLETTINO UFFICIALE

…. Il Presidente della Regione …. ORDINA
ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del1’8 marzo 2020, le seguenti misure:
Art. 1
l. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, tutti i soggetti che
rientrano a far data dall’8 marzo 2020 nella regione Basilicata, provenienti dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, devono osservare le seguenti misure:
a) comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, ovvero pediatra di libera scelta, ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688;
b) osservare la permanenza domiciliare, con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di
isolamento per quattordici giorni;
c) evitare contatti sociali;
d) osservare il divieto di spostamenti e/o viaggi;
e) rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza;
f) in caso di comparsa di sintomi, avvertire immediatamente il medico di medicina generale, o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

  1. La mancata osservanza degli obblighi di cui al precedente comma l, lettere da a) a f), comporta l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie indicate all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020.
  2. I Prefetti territorialmente competenti assicurano l’esecuzione delle misure disposte dalla presente ordinanza.
  3. Fermo restando le disposizioni della precedente ordinanza del 27 febbraio 2020, n. 2, la presenta ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

Art. 2
l. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa ai Prefetti e ai Sindaci della Regione.
2.Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

  1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
claudio cantisani
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