Nota a cura del circolo Più Europa Lauria
LAURIA (PZ) – Più Europa Lauria aderisce alla campagna referendaria per l’eutanasia legale in maniera attiva e concreta.
Nei giorni scorsi, tra i dirigenti di Più Europa Lauria, Nicola Zaccara ha dato formale disponibilità a partecipare come attivista e volontario per organizzare i tavoli per la raccolta firme nel Comune di Lauria e Italo Grillo, nella sua qualità di Avvocato, ha comunicato allo Staff Referendum Eutanasia Legale la sua disponibilità ad autenticare le firme per convocare il referendum sull’Eutanasia Legale.
La raccolta firme inizierà il primo luglio e dovranno essere raccolte, in tutto il territorio nazionale, cinquecentomila firme entro il 30 di settembre.
Il Referendum per l’Eutanasia Legale è promosso da Associazione Luca Coscioni, Radicali Italiani, Partito Socialista Italiano, Eumans, Volt, Più Europa, Possibile.
“Voler introdurre per abrogazione l’eutanasia non è cosa semplice. Non solo perché non è cosa semplice raccogliere 500.000 firme di cittadini per convocare un referendum (e lo dovremo fare in soli tre mesi, ovvero dal 1° luglio al 30 settembre 2021), ma anche perché attualmente non esiste una disciplina penale che proibisca in maniera espressa l’eutanasia, bensì nel nostro ordinamento è la fattispecie dell’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) che assume un ruolo centrale ai fini di una valutazione penalistica di tale pratica. L’eutanasia attiva è vietata dal nostro ordinamento sia nella versione diretta, in cui è il medico a somministrare il farmaco eutanasico alla persona che ne faccia richiesta (art. 579 c.p. omicidio del consenziente), sia nella versione indiretta, in cui il soggetto agente prepara il farmaco eutanasico che viene assunto in modo autonomo dalla persona (art. 580 c.p. istigazione e aiuto al suicidio), fatte salve le scriminanti procedurali introdotte dalla Consulta con la Sentenza Cappato.
Forme di eutanasia c.d. passiva, ovvero praticata in forma omissiva, cioè astenendosi dall’intervenire per tenere in vita il paziente in preda alle sofferenze, sono già considerate penalmente lecite soprattutto quando l’interruzione delle cure ha come scopo di evitare il c.d. “accanimento terapeutico”.
È però vero che molti casi ambigui creano condotte “complesse” o “miste” che non consentono spesso di distinguere con facilità se si tratti di eutanasia mediante azione od omissione e soprattutto pongono il problema di una possibile disparità di trattamento ai danni di pazienti gravi e sofferenti affetti però da patologie che non conducono di per sé alla morte per effetto della semplice interruzione delle cure.
Proprio al fine di non creare discriminazioni tra tipi di malati, emerge l’esigenza di ammettere l’eutanasia a prescindere dalle modalità della sua esecuzione concreta (attiva od omissiva).
Per questi motivi si prospetta efficace, in chiave di innovazione normativa, intervenire con questo referendum parzialmente abrogativo dell’art. 579 c.p., omicidio del consenziente.
Questo per una duplice ragione: innanzitutto intervenendo su questo si può esplicitamente richiamare il concetto di eutanasia, secondo la Corte, essendo intervenuta nella sentenza Cappato sul 580 c.p., può fare ricadere la nuova disposizione come eventualmente abrogata in una cornice normativa già delineata dalle sue pronunce in materia.
Con questo intervento parzialmente abrogativo se ne salverebbe la parte che evita l’abuso, lasciando la condotta punita come un omicidio, ma per converso rendendo esplicitamente lecita la parte espunta dall’ordinamento (senza che possa intendersi ricadere la parte abrogata nel puro e semplice omicidio, art. 575 c.p.).
L’innovazione normativa dunque risiede nella possibilità non solo di vedere scriminato l’aiuto al suicidio ma anche, appunto, nella depenalizzazione dell’eutanasia (attualmente vietata dalla fattispecie di omicidio del consenziente) sempre nell’ambito dell’attuale assetto ordinamentale. Non solo, il testo che emergerebbe dall’abrogazione referendaria restituisce una norma sintatticamente coerente. E inoltre: la norma che residua ha al suo interno l’espressione “col consenso di lui”. Fino a oggi, la forma del consenso (che però si riferisce a un reato) è libera, sebbene debba essere provata; ma da domani la forma (divenendo lecita parte della condotta) assumerebbe altro significato, e – proprio per le ragioni di protezione del bene vita esposte nelle decisioni della corte (in particolare ordinanza e sentenza Cappato) e nelle leggi in materia – acquisirebbe per forza di cose altro significato e dunque altra forma, ovvero una forma certa integrata con l’ordinamento. In conclusione, l’espressione “col consenso di lui” avrebbe un significato che risulterebbe chiaramente coordinato alle leggi dell’ordinamento sul fine vita e agli interventi della Corte.”.
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