Responsabilità climatica: la nuova frontiera della giustizia italiana

EDITORIALE – Con questo contributo inauguro il nuovo anno di miei editoriali su ivl24, aprendo il 2026 con una riflessione su una delle decisioni più significative del panorama giuridico italiano dell’anno appena concluso. 
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20381 del 21 luglio 2025, hanno segnato un passaggio storico: per la prima volta il tema della responsabilità civile legata al cambiamento climatico entra con forza nel cuore del nostro ordinamento. 
Ho scelto di partire da questa pronuncia perché rappresenta un crocevia tra diritto, ambiente, economia e diritti fondamentali. 
È una decisione che parla al presente e al futuro e che interpella cittadini, imprese e istituzioni sul ruolo che ciascuno è chiamato a svolgere nella tutela del clima e della salute collettiva. 
A tutti i lettori e a tutte le persone che ogni giorno contribuiscono con passione al progetto editoriale di ivl24, va il mio più sincero augurio di buon anno: che il 2026 sia un anno di consapevolezza, impegno e crescita condivisa. 
Come accennato, l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 20381 del 21 luglio 2025 rappresenta una pietra miliare nell’ordinamento italiano, segnando il primo vero ingresso della climate change litigation nel nostro panorama giuridico. 
Questa pronuncia non è solo il suggello ad una specifica e concreta azione giudiziaria ma immette un cambio di paradigma che riconosce la possibilità di chiamare i grandi attori industriali e i loro azionisti a rispondere delle proprie scelte davanti a un giudice civile. 
Il caso: Greenpeace e cittadini contro i “giganti” dell’energia 
L’azione legale è stata promossa da Greenpeace, ReCommon e un gruppo di cittadini residenti in aree geografiche particolarmente vulnerabili agli effetti del riscaldamento globale. 
I soggetti citati in giudizio sono ENI S.p.A., il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e la Cassa Depositi e Prestiti. 
Gli attori hanno chiesto al giudice l’accertamento della responsabilità dei convenuti per l’inottemperanza agli obblighi internazionali di riduzione delle emissioni, con la conseguente condanna all’adozione di misure concrete per rispettare gli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi del 2015.
La svolta rispetto al passato: dalla politica al diritto civile 
Per comprendere appieno la portata di questa ordinanza, occorre confrontarla con un precedente del 2024 (cfr. Tribunale di Roma, sent. n. 3552), in cui un’azione analoga contro la Presidenza del Consiglio era stata rigettata per difetto assoluto di giurisdizione. In quel caso, il giudice ritenne che non si potesse sindacare scelte di indirizzo politico o legislativo dello Stato. 
L’ordinanza n. 20381/2025 rovescia questa prospettiva con argomentazioni precise: ENI non è stata citata come autorità pubblica, ma come impresa privata soggetta alle regole della responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043, 2050 e 2051 c.c. per i danni derivanti da emissioni climalteranti. 
Il MEF e Cassa Depositi e Prestiti sono stati convenuti nella loro veste di azionisti di controllo, responsabili di non aver esercitato i propri poteri societari per orientare la partecipata verso strategie sostenibili. 
Il giudice non è chiamato a sostituirsi al legislatore, ma a verificare se determinate condotte abbiano leso diritti fondamentali protetti, come la vita, la salute e l’ambiente. I principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’Accordo di Parigi produce effetti diretti nell’ordinamento interno tramite la legge di esecuzione n. 204/2016. 
In combinazione con gli articoli 9 e 41 della Costituzione (recentemente modificati per includere la tutela dell’ambiente e della biodiversità), tali norme devono guidare la valutazione della liceità delle condotte d’impresa. 
Gli Ermellini hanno stabilito che la giurisdizione appartiene pienamente al giudice ordinario, poiché si discute di responsabilità civile per la lesione di diritti soggettivi. La questione se la pretesa sia fondata o meno non riguarda la giurisdizione, ma attiene al merito della causa, tema sul quale sarà il tribunale a pronunciarsi. 
Un faro per la giustizia climatica europea 
Questa decisione allinea l’Italia alle più avanzate esperienze internazionali, come i casi Urgenda nei Paesi Bassi o Neubauer in Germania, e alla giurisprudenza della Corte EDU (sentenza KlimaSeniorinnen del 2024). 
In conclusione, è possibile affermare che l’ordinanza n. 20381/2025 funge da nuova bussola giudiziaria: stabilisce che il profitto d’impresa non può essere perseguito in modo cieco rispetto all’impatto climatico e che i grandi inquinatori possono essere chiamati a “rendere conto” del proprio operato in tribunale, proprio come qualunque cittadino che arrechi un danno ingiusto a un terzo.

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