EDITORIALE – Con il permesso del Direttore, oggi voglio parlarvi di Sanremo o dell’ultimo film di Ken Loach.
E non fa niente se non ho seguito neanche per un minuto la kermesse musicale o non ho ancora visto la pellicola del cineasta britannico. E non fa niente se non capisco niente di musica, di spettacolo e di cinematografia.
Anzi!
Ultimamente è un punto di forza della comunicazione, non solo social, parlare di questioni che non si conoscono. Ieri, ad esempio, un noto esponente politico della zona disquisiva con gusto di “estradizione esecutiva” tra Germania e Italia in merito al caso Thyssenkrupp.
Chiaramente non ha mai usato la locuzione “estradizione esecutiva” che è linguaggio tecnico e settoriale e non fa presa sulla pancia degli elettori; gli interessava semplicemente sostenere la tesi sovranista per cui la Germania la fa da padrone in Europa e mortifica sempre l’Italia.
E poco importa se Il Procuratore Generale, Francesco Saluzzo, che ha firmato gli ordini di esecuzione e i mandati di arresto europei, invece, ci spiega che la procedura, pur molto complessa, ha dimostrato come in ambito europeo vi sia una stabilità delle decisioni nazionali.
O che il Pubblico Ministero che coordinò le indagini sul rogo Thyssen, Raffaele Guariniello, ha sottolineato l’importanza della decisione del tribunale tedesco affermando: «Si era sostenuto che il processo celebrato in Italia non fosse stato giusto e che gli imputati non avessero potuto esprimere le loro ragioni di difesa. In realtà in 10 anni di processi tutte le parti avevano espresso le loro ragioni. Anche in Germania oggi si ritiene che quanto fatto dalla giustizia italiana è stato corretto».
Si aggiunga che proprio tramite la cooperazione internazionale è stato introdotto con la decisione quadro 2002/584 dal Consiglio dell’Unione Europea, e attuato in Italia con l. 69/2005, il mandato di cattura europeo, un provvedimento giudiziario emesso da uno Stato membro dell’UE per consentire l’arresto e la consegna da parte di altro Stato membro di un soggetto ricercato per l’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena ovvero di una misura di sicurezza.
La finalità perseguita è quella di garantire agli Stati membri dell’UE una rapida e agevole procedura di consegna dei ricercati. Il mandato di cattura europeo può essere disposto in caso di condanna (estradizione esecutiva) per fatti puniti dalla legge dello Stato membro emittente con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà non inferiore a 12 mesi ovvero in caso di condanna o a una misura di sicurezza non inferiore a 4 mesi. L’efficacia della decisione giudiziaria è subordinata alla condizione che i fatti per cui è stato emesso il provvedimento costituiscano reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione, a prescindere dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso.
Ma ai sovranisti italici non importa.
E fanno come me che scrivo di Sanremo e di Ken Loach.
Questo articolo è stato scritto in Tribunale, in attesa della celebrazione di un processo relativo a fatti del 2013.