EDITORIALE – Permettetemi una breve nota personale: questo articolo nasce all’indomani dell’Assemblea Generale della Cellula Coscioni Basilicata, svoltasi lo scorso 9 novembre, che ha deliberato la nomina dell’Avv. Alessia Mascolo e mia a Coordinatori Regionali della Cellula, con l’ulteriore incarico per me di seguire le attività nell’area del Lagonegrese. Il mio lavoro di divulgazione su questa piattaforma, guidata da Giacomo Bloisi, assume così un significato ancora più impegnativo e mi richiama a una responsabilità più alta.
Ed ora iniziamo.
Il Tribunale di Firenze, con l’ordinanza resa nel giudizio recante R.G. 4329/2025, emessa il 15 ottobre 2025, ha accolto integralmente le richieste della ricorrente, dal nome di fantasia “Libera”, stabilendo un precedente fondamentale nel garantire l’effettività del diritto all’autodeterminazione nelle scelte di fine vita in Italia.
La decisione ha imposto un obbligo preciso al Servizio Sanitario Nazionale, rimuovendo gli ostacoli materiali che discriminavano i pazienti gravemente disabili.
Il diritto negato dalla disabilità: il caso di ‘Libera’
“Libera” è una donna di 55 anni affetta da sclerosi multipla primaria progressiva, una condizione insorta nel 2007. La progressione della malattia ha determinato una situazione di completa tetraparesi spastica, rendendola totalmente immobile e incapace di deambulare o svolgere attività quotidiane senza assistenza. Soffre inoltre di disfagia (difficoltà a deglutire) e ha rifiutato l’inserimento di un PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea).
La paziente aveva già ottenuto l’ammissione alla procedura di suicidio medicalmente assistito, in piena attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019 (caso Cappato). Tuttavia, l’iter si era arrestato a causa di ostacoli relativi alla disponibilità della strumentazione idonea per l’autosomministrazione del farmaco letale, date le sue condizioni di tetraplegia.
Pertanto, veniva promosso un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. contro il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, per accertare il suo diritto o, in subordine, a procedere con la somministrazione in modalità aderenti alle sue condizioni fisiche. Il Giudice della Quarta sezione civile, Dott. Umberto Castagnini, ha sciolto la riserva assunta il 15 ottobre 2025 pronunciando l’ordinanza in commento.
Il provvedimento del Tribunale e la soluzione tecnica
L’ordinanza ha riconosciuto il pieno diritto di “Libera” all’autodeterminazione terapeutica.
Il Tribunale ha fissato un termine perentorio, ordinando all’Azienda USL Toscana Nord Ovest di:
1. Concludere entro 15 giorni la fase esecutiva della procedura. Tale termine è stato stabilito “in considerazione delle condizioni cliniche della paziente e della situazione di intollerabile sofferenza”.
2. Mettere a disposizione i farmaci per la somministrazione per via endovenosa.
3. Fornire la strumentazione utile per l’autosomministrazione.
Nello specifico, per superare l’ostacolo della paralisi, l’ordinanza ha imposto di garantire una pompa infusionale con sensore di comando, puntatore oculare o altra modalità tecnicamente idonea, data la condizione di paziente tetraplegica.
Nonostante iniziali risposte negative sull’esistenza di un macchinario idoneo, in data 14 ottobre 2025, ESTAR (Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale) ha comunicato di aver individuato, tramite un’indagine di mercato, un comunicatore con puntamento oculare in grado di attivare pompe infusionali. Il Giudice ha ritenuto che questa soluzione tecnica, individuata dalla ASL, fosse concretamente utilizzabile per garantire la tutela dell’autodeterminazione.
Le motivazioni e l’effettività del diritto
Il Tribunale di Firenze, nel motivare il provvedimento, ha richiamato le sentenze della Corte Costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2025, che, in assenza di una norma nazionale in materia, costituiscono la base legale per la non punibilità dell’aiuto al suicidio in determinate condizioni.
Più in dettaglio: la sentenza n°242/2019 è il fondamento giuridico che ha permesso l’accesso al suicidio medicalmente assistito in Italia. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 580 c.p. (Istigazione o aiuto al suicidio) nella parte in cui punisce chi agevola l’esecuzione del proposito suicida di una persona:
• Tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.
• Affetta da una patologia irreversibile.
• Fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili.
• Pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.









































