Suicidio medicalmente assistito: la vittoria di ‘Libera’ a Firenze. (PARTE II)

EDITORIALE – Il Giudice di Firenze ha osservato che la Corte Costituzionale, riconoscendo la necessità di tutelare il diritto alla vita (artt. 2 e 32 Cost.), ha stabilito che la punibilità dell’art. 580 c.p. non deve creare un ostacolo irragionevole all’esercizio della libertà di autodeterminazione terapeutica per persone in condizioni di vulnerabilità descritte.

Inoltre, la Corte Costituzionale aveva anche chiarito che una volta verificata la sussistenza di tali condizioni da parte di una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, la persona ha il diritto di essere “accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito”, inclusi il reperimento dei dispositivi idonei, la consulenza e l’ausilio relativo.

Con la sentenza n°135/2025, la Consulta ha rinforzato l’attuazione di tale diritto sottolineando l’obbligo del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) di reperire e mettere a disposizione “prontamente” i dispositivi necessari ai pazienti ammessi alla procedura. Questo dovere è volto a garantire l’effettivo esercizio del diritto di autodeterminazione, nel rispetto dei principi di dignità, libertà di scelta e non discriminazione.

Il Giudice di Firenze, dunque, ha posto l’accento proprio sul dovere di “effettività” del diritto osservando che negare a “Libera” l’accesso a un mezzo di autosomministrazione a causa della sua disabilità fisica, costringendola di fatto all’unica opzione di sottoporsi a sedazione profonda e continua, “costituisce un ostacolo irragionevole al pieno esercizio della libertà di autodeterminazione terapeutica”.

Viene evidenziata, in buona sostanza, la disparità di trattamento e la discriminazione tra i malati che conservano le facoltà motorie per l’autosomministrazione e quelli che, come “Libera”, vedono la propria libertà compressa dalla tetraplegia.

Ovviamente, la decisione è stata accolta con grande enfasi dall’Associazione Luca Coscioni che ha coordinato la difesa di “Libera”.

“Libera” stessa ha commentato la decisione ponendo l’accento sulla riconquista della sua autonomia:

“Da anni sono immobile in un letto e vivo una sofferenza senza tregua. Oggi spero, finalmente, di poter scegliere davvero: di essere io, anche se paralizzata, con l’aiuto della tecnologia, ad azionare il dispositivo che porrà fine al mio dolore. È la mia libertà, fino alla fine”.

Filomena Gallo, avvocata e Segretaria dell’Associazione Luca Coscioni, ha definito la pronuncia un “passo di civiltà e di coerenza giuridica”. Ha ribadito che il diritto all’autodeterminazione “non può restare solo teorico, ma deve essere reso effettivo attraverso il dovere dello Stato e del Servizio sanitario di garantire tutti i mezzi necessari”. La sentenza tutela la dignità umana e garantisce la concreta applicazione della sentenza ‘Cappato’.

Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, ha sottolineato l’importanza del precedente legale stabilito contro la posizione del Governo:

“‘Libera’ non ha soltanto conquistato una libertà per sé stessa… Ha anche ottenuto dalla giustizia italiana, contro la posizione del Governo, un precedente fondamentale per le persone nelle sue condizioni: una persona non potrà più essere discriminata nell’accesso all’aiuto alla morte volontaria in ragione della sua disabilità grave”.

L’ordinanza di Firenze rafforza così il principio secondo cui la tutela della dignità umana esige che gli ostacoli materiali e burocratici siano rimossi per consentire l’esercizio di una scelta libera e consapevole, anche per i pazienti in condizioni di grave disabilità motoria.

Coda: di fronte all’impossibilità di reperire la tecnologia necessaria, la USL Toscana nord-ovest ha presentato ricorso al Tribunale, chiedendo indicazioni sui provvedimenti utili a superare l’impasse. I legali di “Libera”, coordinati dall’avvocata Filomena Gallo, Segretaria dell’Associazione Luca Coscioni, dopo ulteriori verifiche presso enti pubblici e privati, avevano individuato già da settembre nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) l’ente pubblico competente e dotato delle tecnologie richieste.

Nel corso della successiva udienza del 19 novembre, il CNR ha confermato la fattibilità di un dispositivo capace di consentire a “Libera” l’autosomministrazione autonoma del farmaco letale, precisando che saranno necessari circa novanta giorni per la progettazione e la messa a punto.

Con il provvedimento emesso subito dopo, il giudice ha ordinato alla USL Toscana nord-ovest di avviare senza indugio la collaborazione con il CNR e di sostenerne integralmente i costi. Contestualmente, il CNR è stato nominato ausiliario dell’autorità giudiziaria, con mandato diretto a predisporre e fornire la tecnologia all’azienda sanitaria entro il termine di novanta giorni.

Una volta ricevuto il dispositivo, la USL dovrà consegnarlo a “Libera” insieme al farmaco, affinché la paziente possa esercitare in piena autonomia la scelta se e quando procedere con il suicidio medicalmente assistito.

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